Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

15.2018.32

Istanza di restituzione del termine per interporre opposizione. Estinzione dell’esecuzione in seguito al fallimento dell’istante. Stralcio dell’istanza

Rubrum

Incarto n.

Lugano

22 ottobre 2018

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sull’istanza di restituzione del termine per interporre opposizione formulata il 13 aprile 2018 dalla

RI 1 ora in liquidazione,

(rappresentato da RA 1, __________)

nell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1, __________

Considerandi

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 marzo 2018 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona, la PI 1 procede contro la RI 1 per l’incasso di fr. 171'456.25 oltre agli interessi del 5% dal 13 marzo 2018;

che il precetto esecutivo è stato notificato il 23 marzo 2018 presso il recapito della società escussa in via __________ nelle mani del collaboratore della RI 1, __________, il quale non ha interposto opposizione;

che con atto del 13 aprile 2018, la RI 1 ha chiesto la restituzione del termine per formulare opposizione;

che con osservazioni del 18 aprile 2018 l’UE si è opposto alla richiesta dell’escussa e lo stesso ha fatto la PI 1 il 25 aprile 2018;

che la Pretura del Distretto di Bellinzona ha decretato il fallimento della RI 1 dal 5 giugno 2018;

che il 17 luglio 2018 l’Ufficio dei fallimenti di Lugano ha pubblicato la dichiarazione di fallimento, da liquidarsi in procedura sommaria;

che l’esecuzione per cui è chiesta la restituzione del termine d’op­posizione è quindi definitivamente estinta (art. 206 cpv. 1 LEF);

che la procedura in esame è così divenuta senza oggetto e deve pertanto essere stralciata dai ruoli (cfr. art. 24b cpv. 1 LPR);

che per prassi non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF per analogia);

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è stralciata dai ruoli in quanto divenuta senza oggetto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

Comunicazione a:

– Ufficio di esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio dei fallimenti, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46 — read in the version of January 1, 2018; the act was consolidated again on January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 206 — read in the version of January 1, 2018; the act was consolidated again on January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 61 and Art. 62 — read in the version of February 1, 2016; the act was consolidated again on January 1, 2019, January 1, 2022, and January 1, 2026.