Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

15.2018.61

Comminatoria di fallimento. Irricevibilità delle censure di merito

Rubrum

Incarto n.

Lugano

23 lugliio 2018

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 5 luglio 2018 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 22 maggio 2018 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1, __________

Fatti

in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ promossa il 18 gennaio 2018 PI 1 contro RI 1 per l’incasso di fr. 8'840.– oltre agli accessori, il 22 maggio 2018 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, appurato che l’escusso non aveva interposto opposizione, gli ha notificato la comminatoria di fallimento.

B.

Con ricorso del 5 luglio 2018, RI 1 postula l’annulla­­mento della comminatoria di fallimento.

C.

Con osservazioni del 12 luglio 2018, l’UE chiede di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori. Stante l’esito del giudizio odierno, l’impugnativa non è stata notificata all’escutente per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF).

La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

2.

Nel caso specifico, RI 1 contesta di dover pagare i salari arretrati dell’ex dipendente PI 1 per il periodo dal giugno del 2017 al gennaio del 2018, perché davanti al Giudice di pace le parti avrebbero convenuto un pagamento alla dipendente di fr. 1'500.–, poi effettivamente avvenuto, a saldo di ogni sua pretesa salariale. Orbene, si tratta di una censura di merito, che il ricorrente avrebbe dovuto far valere interponendo opposizione al precetto esecutivo e producendo nell’eventuale procedura di rigetto dell’opposizione indizi propri a rendere verosimili le proprie affermazioni (art. 82 cpv. 2 LEF). In questa sede ciò non è più possibile. Il ricorso è così inammissibile.

3.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46 — read in the version of January 1, 2018; the act was consolidated again on January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 17, Art. 39, Art. 40, Art. 80, Art. 82, and Art. 88 — read in the version of January 1, 2018; the act was consolidated again on January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 20a — read in the version of February 1, 2016; the act was consolidated again on January 1, 2019, January 1, 2022, and January 1, 2026.