Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

15.2018.73

Minimo esistenziale. Pagamento di una pigione arretrata con il provento del pignoramento di salario

Rubrum

Incarto n.

Lugano

3 dicembre 2018

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 31 luglio 2018 di

RI 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio la decisione del 2 luglio 2018 con cui esso ha rifiutato di pagare una mensilità locativa arretrata con il provento del pignoramento di rendite a carico della ricorrente;

Considerandi

che con richiesta del 25 giugno 2018 RI 1 ha chiesto all’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano di liberare le somme pignorate a suo carico a concorrenza di fr. 1'800.– perché essa potesse pagare la pigione di locazione relativa al luglio del 2014, che era “saltata”, oppure di provvedere esso stesso direttamente al pagamento in questione;

con decisione del 2 luglio 2018 l’UE ha respinto la richiesta, adducendo che la locatrice non godeva di alcun privilegio nei confronti dei creditori pignoranti;

che con il ricorso in esame RI 1 ribadisce la propria richiesta, facendo valere che il canone di locazione in questione rientra nel proprio minimo vitale, “trattandosi del diritto fondamentale alla casa”;

che con comunicazione del 5 ottobre 2018 la ricorrente ha notificato all’UE il trasferimento del proprio domicilio all’estero “con effetto al 31.12.2017”, chiedendo che le decisioni e comunicazioni fossero notificate al suo nuovo indirizzo in Croazia;

che pertanto il suo appartamento in __________ a __________ non le risulta più indispensabile nel senso dell’art. 93 LEF;

che di conseguenza la decisione impugnata, perlomeno al momento attuale, non presta il fianco alla critica;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione all’avv. .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46 — read in the version of January 1, 2018; the act was consolidated again on January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 93 — read in the version of January 1, 2018; the act was consolidated again on January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 20a — read in the version of February 1, 2016; the act was consolidated again on January 1, 2019, January 1, 2022, and January 1, 2026.