Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

15.2018.78

Avviso di pignoramento. Trasferimento del domicilio dell’escusso all’estero dopo la notifica dell’avviso di pignoramento

Rubrum

Incarto n.

Lugano

23 aprile 2019

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 6 settembre 2018 di

RI 1 __________ (__________)

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro gli avvisi di pignoramento emesso tra il 17 e il 30 agosto 2018 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________ e __________ promosse nei confronti della ricorrente rispettivamente da

PI 1, __________ (la prima)

(rappresentata da __________, __________)

Confederazione Svizzera, Bellinzona (la seconda)

Stato Canton Ticino (le quattro ultime)

(rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

Considerandi

che tra il 17 e il 30 agosto 2018 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lu­gano ha emesso gli avvisi di pignoramento appena menzionati;

che con il ricorso in esame, del 6 settembre 2018, l’escussa RI 1 chiede, previa concessione dell’effetto sospen­sivo, di accertare in via pregiudiziale la nullità “del pignoramento” relativo all’esecuzione della PI 1 e “nel merito” di sospendere “tutti i pignoramenti” in attesa della decisione nella causa n. 15.2018.50 e di “cancellare la data programmata del 4 ottobre 2018”;

che – a scanso di equivoci – in tutte le procedure in esame l’ulti­­mo atto risulta essere l’avviso di pignoramento, mentre il pignoramento, fissato per il 4 ottobre 2018, non è stato ancora eseguito, sicché la maggior parte delle richieste della ricorrente sono senza oggetto, e quindi irricevibili, per tacere del fatto che con sentenza del 3 dicembre 2018 la Camera ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso di RI 1 di cui all’incarto n. 15.2018.50;

che per quanto attiene alla pretesa nullità del (l’avviso di) pignoramento nell’esecuzione n. __________, come risulta dall’incarto del­l’UE la PI 1 ha invero prodotto con la domanda di proseguimento dell’esecuzione la proposta di giudizio del Giudice di pace del Circolo di Lugano Est del 20 giugno 2018, con cui la reclamante è stata condannata a pagare alla procedente fr. 4'403.– oltre agli interessi del 5% dal 21 agosto 2017, più la tassa di giustizia di fr. 300.– e un’indennità di fr. 100.– alla controparte, e la sua opposizione all’esecuzione n. __________ è stata rigettata in via definitiva per lo stesso importo;

che non è pertanto necessario chiedere all’UE, come richiesto dalla ricorrente, di esibire tale titolo che già figura agli atti, sicché la richiesta di annullare l’avviso di pignoramento va respinta;

che la partenza della ricorrente per l’estero, notificata il 4 ottobre 2018, non ha influsso sulla validità delle esecuzioni, siccome gli avvisi di pignoramento impugnati le sono stati notificati prima (art. 53 LEF e sentenza della CEF 15.2018.50 già citata, consid. 3.1);

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46 — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 53 — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 20a — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2022 and January 1, 2026.