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15.2018.99

Avviso di pignoramento. Importo del credito posto in esecuzione. Deduzione delle spese e ripetibili di rigetto posti a carico dell’istante. Acquiescenza parziale della controparte e dell’Ufficio d’esecuzione (senza riconsiderazione)

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2018.99

Data decisione, Autorità: 23.04.2019, CEF

Titolo:

Avviso di pignoramento. Importo del credito posto in esecuzione. Deduzione delle spese e ripetibili di rigetto posti a carico dell’istante. Acquiescenza parziale della controparte e dell’Ufficio d’esecuzione (senza riconsiderazione)

AVVISO DI PIGNORAMENTO

art. 90 LEF

Incarto n.

15.2018.99

Lugano aprile 2019

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

Statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 16 novembre 2018 di

RI 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 6 novembre 2018 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1, __________

(patrocinata dall’__________ PA 2, __________)

richiamato il decreto 28 novembre 2018 con cui il presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo parziale nel senso che l’avviso di pignoramento impugnato è stato provvisoriamente confermato limitatamente a fr. 16'150.–, oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2013 e alle spese esecutive, sotto deduzione di fr. 3'550.–;

preso atto che nelle sue osservazioni 12 dicembre 2018 PI 1 ha rilevato di non avere motivi per non riconoscere gli importi indicati dalla ricorrente, indicando però in fr. 17'395.– la somma dovuta al 6 febbraio 2019 (a fronte dei fr. 17'260.– menzionati nella conclusione principale del ricorso), mentre l’Ufficio d’esecuzione, nelle sue del 18 dicembre 2018, si è rimesso al giudizio della Camera, pur ammettendo che l’importo indicato sull’avviso di pignoramento dovesse essere ridotto di fr. 3'550.– in compensazione con le spese processuali poste a carico dell’escutente in sede di rigetto dell’oppo­­sizione, ma senza riconsiderare formalmente il proprio provvedimento;

ritenuto che, essendo passata la data prevista per il pignoramento (il 6 febbraio 2019) un nuovo avviso di pignoramento dovrà essere emesso dall’UE, che – essendo il principio ammesso dalle parti – dedurrà dalla somma posta in esecuzione, di fr. 16'150.– oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2013 fino alla nuova data di esecuzione del pignoramento e alle spese esecutive, fr. 3'550.–, pari a:

fr. 250.– (5/6 della tassa di giustizia di prima sede posti a carico di PI 1: di-

spositivo n. 1/1.4 della sentenza 14.2017.204 di questa Camera)

+ fr. 1'800.– (ripetibili ridotte di prima sede a carico di PI 1: disp. 1.4)

+ fr. 350.– (5/6 delle spese processuali di seconda istanza, di fr. 420.–: disp. n. 2)

+ fr. 1'200.– (ripetibili ridotte di seconda sede a carico di PI 1: disp. n. 2)

./. fr. 50.– (1/6 della tassa di giustizia di prima sede, di fr. 300.–, posto a carico della ricor-

rente ma anticipato da PI 1)

ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che l’Ufficio d’esecu­­zione di Bellinzona emetterà un nuovo avviso di pignoramento nell’esecuzione n. __________, sul quale menzionerà quale importo del credito fr. 16'150.–, oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2013 fino alla nuova data di esecuzione del pignoramento, e alle spese esecutive, dedotti fr. 3'550.–.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–

;

– PA 2, .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46 — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
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  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 61 and Art. 62 — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2022 and January 1, 2026.