Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

15.2019.30

15.2019.30

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2019.30

Data decisione, Autorità: 21.05.2019, CEF

Titolo:

Ricorso. Stralcio in seguito alla riconsiderazione del provvedimento impugnato

COMMINATORIA DI FALLIMENTO

art. 24b cpv. 1 LPR

Incarto n.

15.2019.30

Lugano maggio 2019

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

Statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 30 aprile 2019 della

RI 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 9 aprile 2019 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1, __________

preso atto che con decisione 2 maggio 2019 l’Ufficio d’esecuzione di Lugano ha annullato il provvedimento impugnato, dopo aver accertato che al reclamo interposto dalla ricorrente contro la decisione 11 marzo 2019 della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest, che rigetta la sua opposizione in via definitiva, la Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello ha concesso effetto sospensivo il 29 aprile 2019;

ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;

atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;

considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; 24b cpv. 1 LPR);

ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–

;

– .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Ultimo aggiornamento: 07.08.2026

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This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46 — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 17 — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 61 and Art. 62 — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2022 and January 1, 2026.