Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

15.2019.36

Denegata giustizia. Ricorso redatto in una lingua (tedesca) che non è quella ufficiale del Cantone Ticino

Rubrum

Incarto n.

Lugano

1 luglio 2019

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso interposto il 30 aprile 2019 da

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti della

PI 1,

(patrocinata dall’ PA 1, )

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che a richiesta di RI 1, il 2 maggio 2018 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha emesso nei confronti della PI 1 il precetto esecutivo n. __________ volto all’incasso di fr. 26'314.– oltre agli interessi del 5% dal 22 maggio 2017;

che quale titolo di credito l’escutente ha indicato le decisioni emesse il 22 maggio 2017 dalla seconda Camera civile del Tribu­nale d’appello e il 5 marzo 2018 dal Tribunale federale, comprese (oltre al capitale di fr. 22'300.–) le spese e ripetibili di fr. 4'014.–;

che al precetto esecutivo l’escussa ha interposto opposizione il 7 maggio 2018;

che attraverso il rinvio a precedenti scritti suoi, con il ricorso in esame RI 1 si duole dell’inattività dell’UE e chiede alla Camera di porre fine a quello che definisce un’“Odyssee/ Trauerspiel”, facendo in modo che il diritto e la legge trovino finalmente applicazione;

che il ricorso, scritto in tedesco, è irricevibile, come RI 1 ben sa, siccome gli è stato ripetutamente ricordato che nel Canton Ticino gli atti amministrativi e giudiziari – singolarmente i ricorsi all’autorità di vigilanza cantonale (art. 7 cpv. 2 LPR) – vanno redatti in italiano;

che in buona fede egli non può contare sempre sulla possibilità che gli venga concesso un termine per tradurre i suoi allegati;

che, ad ogni modo, il ricorso è anche infondato nel merito;

che, in effetti, l’esecuzione è sospesa finché l’opposizione al precetto esecutivo non è stata rigettata o ritirata (art. 78 cpv. 1 LEF);

che l’UE non è pertanto abilitato a eseguire alcun atto esecutivo nella procedura in oggetto;

che le sentenze menzionate nel precetto esecutivo, infatti, non rigettano l’opposizione (per l’evidente motivo che la stessa è suc­cessiva alla loro emanazione);

che per ottenere la continuazione dell’esecuzione, il ricorrente deve quindi chiedere e ottenere il rigetto definitivo dell’opposizio­­ne in procedura sommaria (art. 80 segg. LEF);

che – è però noto a questa Camera – la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, in adempimento della sentenza della seconda Camera civile del Tribunale d’appello citata sul precetto esecutivo, ha già provveduto a versare a RI 1 la somma di fr. 19'000.– depositata presso di lei dalla __________, sicché pare alquanto dubbio ch’egli possa esigerne una seconda volta la corresponsione direttamente dalla PI 1;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

;

Comunicazione a:

– II Corte di diritto civile del Tribunale federale, Losanna

(con riferimento all’inc.5A_509/2019);

– Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46 — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 78 and Art. 80 — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 20a — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2022 and January 1, 2026.