Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

15.2019.4

Realizzazione immobiliare. Domanda di annullamento. Ricorso tardivo e insufficientemente motivato

Rubrum

Incarto n.

Lugano

23 gennaio 2019

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 18 gennaio 2019 della

RI 1

(rappresentata dall’amministratrice unica RA 1,

__________)

contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione di Mendrisio, o meglio contro l’esecuzione n. __________ (e la domanda di realizzazione del fondo n. __________ RFD __________) promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1, __________

Considerandi

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 ottobre 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, PI 1 procede in via di realizzazione del pegno gravante il fondo summenzionato contro RI 1 per l’incasso di fr. 1'126'600.– e fr. 2'669'800.– oltre agli interessi del 5% dal 30 giugno 2016;

che sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino del __________ l’UE di Mendrisio ha fissato l’asta dell’immobile per il 6 febbraio 2019;

che con il ricorso in esame, del 18 gennaio 2019, l’escussa postula l’annullamento dell’esecuzione e della vendita all’incanto, previa la loro sospensione durante la procedura di ricorso;

che la ricorrente allega di avere ricevuto il 10 gennaio 2019 dalla banca escutente un conteggio, con l’invito a pagare immediatamente lo scoperto di fr. 506'188.60 complessivi;

ch’essa ne deduce che per la banca il contratto di credito è tuttora esistente, per cui l’esecuzione dovrebbe, a dire della ricorrente, essere annullata “in quanto priva di oggetto”;

che il ricorso all’autorità di vigilanza cantonale a norma dell’art. 17 LEF ha per oggetto il provvedimento di un organo esecutivo (ufficio di esecuzione o dei fallimenti, amministrazione del fallimento, ecc.) e dev’essere presentato entro 10 giorni dalla sua comunicazione (art. 17 cpv. 2 LEF);

che nella fattispecie l’esecuzione è stata portata alla conoscenza della ricorrente già nel 2016 e anche la pubblicazione dell’asta risale a più di 10 giorni prima dell’inoltro del ricorso;

che lo stesso si rivela pertanto tardivo e inammissibile, motivo per cui non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 9 cpv. 2LPR);

che d’altra parte il conteggio della PI 1 non è un provvedimento impugnabile;

che pure dal profilo formale il ricorso si avvera irricevibile, nella misura in cui la ricorrente non spiega per quale motivo la richiesta di pagamento della PI 1 renderebbe l’esecuzione “priva di oggetto”;

che ad ogni modo fino a quando essa non avrà pagato l’importo posto in esecuzione all’ufficio (art. 12 cpv. 2 LEF), ottenuto dal­l’escutente il ritiro dell’esecuzione o fatto annullare quest’ultima dal giudice (art. 85 o 85a LEF), il procedimento continuerà il suo corso secondo le prescrizioni del diritto esecutivo;

che se fosse ammissibile il ricorso andrebbe quindi respinto nel merito;

che con l’emanazione del giudizio odierno la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo diventa senza oggetto;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46 — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 12, Art. 17, and Art. 85 — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 20a — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2022 and January 1, 2026.