Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

15.2020.26

Verbale di pignoramento allestito durante la procedura di reclamo contro la decisione di rigetto (definitivo) dell’opposizione

Rubrum

Incarto n.

Lugano

20 maggio 2020

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 3 febbraio 2020 di

RI 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 20 gennaio 2020 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla

PI 1, __________

(patrocinata dallo studio legale PA 2, __________)

Fatti

in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. 2578370 emesso il 17 maggio 2018 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 78'045.90 oltre a interessi e spese sulla scorta di una decisione del Tribunale federale del 30 aprile 2018 (4A_639/2017).

B.

Il 26 novembre 2019, l’UE ha pignorato a favore dell’escutente la particella n. __________ RFD di __________, stimata in fr. 455'000.–. Trascorso inutilizzato il termine di partecipazione di trenta giorni, il 20 gennaio 2020 l’UE ha emesso il verbale di pignoramento.

C.

Con ricorso del 3 febbraio 2020, RI 1 chiede (implicitamente) l’annullamento o la sospensione del pignoramento.

D.

Con osservazioni del 14 febbraio 2020 la PI 1 postula la reiezione del ricorso, come pure l’UE nelle sue del 24 febbraio.

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato notificato al ricorrente il 22 gennaio 2020 (doc. A accluso al ricorso), il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 cpv. 2 LEF e 142 cpv. 3 CPC, per il rinvio dell’art. 31 LEF).

2.

Il ricorrente sostiene che il pignoramento è prematuro, poiché egli ha interposto reclamo contro la decisione di rigetto dell’opposizio­­ne. A parte il fatto che tale reclamo è stato respinto con decisione di questa Camera del 26 febbraio 2020 (inc. 14.2019.182), RI 1 pare misconoscere che il reclamo contro la decisione di rigetto dell’opposizione non ha effetto sospensivo automatico, sicché la decisione è immediatamente esecutiva (art. 325 cpv. 1 CPC) e consente la continuazione dell’esecuzione finché l’escusso non dimostra di aver chiesto – ciò che non ha fatto nella fattispecie – e ottenuto l’effetto sospensivo (decisione del Tribunale federale 5A_78/2017 del 18 maggio 2017 consid. 2.2e i rinvii).

3.

Il ricorrente allude in modo invero di difficile comprensione all’esi­stenza di un sequestro dello stesso fondo pignorato a garanzia della medesima pretesa dell’escutente che giustificherebbe a suo dire l’annullamento del pignoramento. Per quale motivo, egli non lo indica, ciò che rende la censura irricevibile per carenza di motivazione (art. 7 cpv. 3 lett. b LPR). Ad ogni modo, il sequestro di un bene non ne impedisce il pignoramento (cfr. art. 279 cpv. 3 e 281 cpv. 1 LEF), semmai è il pignoramento a rendere il sequestro senza oggetto.

4.

Che il ricorrente sia domiciliato in Ticino non è ovviamente un motivo di annullare o sospendere il pignoramento. Finché egli non paga la pretesa posta in esecuzione la PI 1 ha infatti diritto al pignoramento e alla realizzazione dei beni di lui (art. 88 segg. LEF). Manifestamente infondato, se non temerario, il ricorso va respinto.

5.

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46 — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 142 and Art. 325 — read in the version of January 1, 2020; the act was consolidated again on July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.
  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 17, Art. 31, Art. 88, Art. 279, and Art. 281 — read in the version of January 1, 2020; the act was consolidated again on October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 20a — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2022 and January 1, 2026.