Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

15.2020.68

Pignoramento di due unità di comproprietà per piani gravate di un pegno collettivo. Copertura dei crediti posti in esecuzione

Rubrum

Incarto n.

Lugano

23 ottobre 2020

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 12 giugno 2020 di

RI 1

(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 3 giugno 2020 a favore del gruppo n. 1, composto di diverse esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da

PI 1, __________ (es. n. __________77, __________80 e __________53)

(rappresentato dall’Ufficio contribuzioni, __________)

Cantone Ticino, Bellinzona (es. n. __________72)

Confederazione Svizzera, Berna (es. n. __________01)

(rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

Fatti

in fatto: A. Il 3 giugno 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha pignorato a favore dei creditori appena menzionati, le cui pretese ammontano complessivamente a poco più di fr. 9'300.–, le unità di proprietà per piani (PPP) n. __________6 e __________8, ognuna di 191⁄1000, della particella n. __________ RFD di __________, di proprietà dell’escusso RI 1. L’UE ha stimato le PPP in fr. 200'000.– ciascuna e indicato che sulle stesse grava una cartella ipotecaria di primo grado di fr. 320'000.– a favore della Banca dello Stato del Cantone Ticino.

B.

Con ricorso del 12 giugno 2020, RI 1 chiede di limitare il pignoramento alla sola PPP n. __________6, il cui valore di stima di fr. 200'000.– copre secondo lui ampiamente i crediti posti in esecuzione.

C.

Con osservazioni del 23 giugno 2020 il PI 1 ha postulato la conferma del pignoramento, mentre l’Ufficio esazione e condoni, nelle sue del 25 giugno 2020, si è rimesso al giudizio della Camera.

Da parte sua l’UE ha chiesto la reiezione del ricorso con osservazioni del 3 luglio 2020, facendo presente che il debito ipotecario è attualmente di fr. 316'000.–.

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 4 giugno 2020 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Il ricorrente fa valere che il valore di stima della sola PPP n. __________, di fr. 200'000.–, copre ampiamente i crediti posti in esecuzione. Dimentica però che l’unità è gravata di una cartella ipotecaria di primo grado di fr. 320'000.–, che garantisce un credito ammontan­te attualmente a fr. 316'000.–. Significa che in caso di realizzazio­ne del fondo l’intero ricavo presumibilmente di fr. 200'000.– andrebbe a favore della creditrice ipotecaria, il cui diritto prevale su quello dei creditori pignoranti chirografari (art. 146 cpv. 2 e 219 cpv. 1 LEF). Donde la necessità di pignorare, come deciso dal­l’UE, anche l’altra unità, pure essa gravata del pegno, così da garantire che dopo il soddisfacimento della creditrice ipotecaria rimanga un saldo (stimabile in fr. 84'000.–) a favore dei chirografari (sentenza della CEF 15.2019.104 del 20 gennaio 2020 consid. 3).

Infondato, il ricorso va respinto.

3.

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

;

;

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46 — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 17, Art. 146, and Art. 219 — read in the version of October 20, 2020; the act was consolidated again on August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 20a — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2022 and January 1, 2026.