Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

15.2020.72

Verbale di pignoramento. Inammissibilità delle censure di merito e di nuove domande contenute in una replica spontanea

Rubrum

Incarto n.

Lugano

29 ottobre 2020

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 24 luglio 2020 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 13 luglio 2020 a favore del gruppo n. 9 composto di otto esecuzioni, tra le quali la n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla

PI 1, __________

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 31 ot­tobre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, la società PI 1 ha escusso RI 1 per l’in­casso di fr. 15'000.– oltre agli interessi del 5% dal 31 marzo 2013, indicando quale causa del credito il “prestito con riconoscimento di debito del 30 gennaio 2013”;

che non avendo l’escusso interposto opposizione al precetto esecutivo, il 16 gennaio 2020 l’escutente ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione;

che il 29 maggio 2020 l’UE ha proceduto a pignorare a favore del gruppo n. 9 (composto di otto esecuzioni, tra cui quella dell’PI 1, ammontanti a complessivi fr. 40'375.– oltre ad accessori) la quota B di comproprietà dell’escusso della particella n. __________ RFD di __________, stimata in fr. 303'707.–;

che il 13 luglio 2020 l’UE ha emesso il verbale di pignoramento;

che con ricorso del 24 luglio 2020 RI 1 ha chiesto la sospensione della procedura fino a quando l’PI 1 non avrebbe ridotto l’importo della sua pretesa, computando interessi sul credito di fr. 8'330.60 da lui posto in compensazione;

che il ricorrente si duole inoltre che l’UE non ha risposto alla sua domanda del 19 luglio 2020 intesa a sapere se ci fosse una possibilità d’interporre opposizione;

che nelle sue osservazioni del 6 agosto 2020 l’PI 1 ha chiesto di dichiarare il ricorso irricevibile, mentre nelle sue del 10 agosto 2020 l’UE ha concluso per la sua reiezione;

che – orbene – il ricorrente ammette di non aver interposto opposizione al precetto esecutivo dell’PI 1;

ch’egli non fa valere, per avventura, di essere stato impedito ad agire da un ostacolo non imputabile a sua colpa entro il termine d’opposizione di dieci giorni decorso dalla notifica del precetto esecutivo, avvenuta il 25 novembre 2019;

che il ricorrente non ha pertanto diritto alla restituzione del termine d’opposizione giusta l’art. 33 cpv. 4 LEF, per tacere del fatto che, come prescritto da questa norma, egli avrebbe dovuto chiederla e interporre opposizione al precetto esecutivo entro dieci giorni dalla cessazione dell’ipotetico impedimento;

che ciò posto la via del ricorso all’autorità di vigilanza non con-sente all’escusso di sollevare questioni di merito (attinenti cioè alla validità materiale e all’importo del credito posto in esecuzione);

che infatti su questo tipo di controversie non decidono né l’ufficio d’esecuzione né l’autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 1 LEF), bensì le autorità giudiziarie e amministrative preposte, in prima luogo quelle competenti in materia di rigetto dell’opposizione (art. 79 segg. LEF; tra tante: sentenza della CEF 15.2017.104 del 13 dicembre 2017, consid. 1 e 2);

che nella misura in cui il ricorrente contesta l’importo del credito della resistente, la sua censura è pertanto irricevibile;

che in una replica spontanea del 17 agosto 2020 il ricorrente osserva come nel 2015 l’PI 1 avesse inoltrato un’esecuzione per lo stesso credito ora in discussione, cui egli aveva interposto opposizione;

ch’egli chiede in merito se l’esecuzione del 2015 è stata cancellata e perché ne è stata avviata una nuova, lamentandosi di non aver ricevuto dall’UE risposta a questi quesiti;

che la facoltà di replicare spontaneamente a ogni atto di procedura non comprende quella di addurre nuovi fatti, prove e domande (sentenza della CEF 15.2019.61 dell’11 novembre 2019 consid. 4.2);

che le richieste aggiuntive del ricorrente sono di conseguenza anch’esse inammissibili;

che, ad ogni modo, come il ricorrente non può ignorare, l’PI 1 non ha proseguito l’esecuzione n. __________ avviata l’8 ottobre 2014, scegliendo invece di avviarne una nuova il 31 ottobre 2019;

che non le era vietato operare una simile scelta (DTF 139 III 447 consid. 4.1.2; DTF 128 III 384 consid. 1 e 2; sentenza della CEF 15.2014.105 del 5 novembre 2014 consid. 3), siccome la società non aveva richiesto la continuazione della prima esecuzione e non ne aveva neppure il diritto, vista l’opposizione interposta dall’escus­­so e la susseguente perenzione della prima esecuzione in virtù dell’art. 88 cpv. 2 LEF;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46 — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 17, Art. 33, Art. 79, and Art. 88 — read in the version of October 20, 2020; the act was consolidated again on August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 20a — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2022 and January 1, 2026.