Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

15.2020.87

15.2020.87

Rubrum

Incarto n.

Lugano

30 aprile 2021

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso dell’8 settembre 2020 di

RI 1, __________

RI 2, __________

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro i precetti esecutivi emessi nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse nei confronti dei ricorrenti dal

PI 1, __________

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con ordinanza del 13 ottobre 2020 il presidente della Camera ha assegnato a RI 2 un termine di dieci giorni per emendare il suo ricorso togliendone tutte le censure riferite alla sola posizione del marito RI 1 e i relativi documenti, senza nulla aggiungere, pena l’irricevibilità del ricorso;

che avverso tale ordinanza i coniugi RI 1 sono insorti al Tribunale federale con un ricorso del 24 ottobre 2020 (5A_894/2020);

che in occasione dell’esame di un altro ricorso dei coniugi RI 1, la Camera ha accertato che il PI 1 ha ritirato le esecuzioni nei confronti della moglie già il 6 ottobre 2020 mentre quelle dirette contro il marito sono state estinte per pagamento il 28 settembre 2020;

che nella misura in cui sono diretti contro i precetti esecutivi, i ricorsi si avverano senza oggetto e, a prescindere dalla loro dubbia ricevibilità, vanno quindi stralciati dal ruolo (art. 24b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);

che le altre censure sono manifestamente abusive – e pertanto inammissibili – siccome sono riproposte senza tenere minimamen­te conto delle precedenti decisioni che ne hanno decretato l’inam­missibilità o l’infondatezza (per esempio sentenze della CEF 15. 2019.38 del 10 settembre 2019 e 15.2020.16 del 24 marzo 2020);

che ad ogni modo RI 1 non è legittimato a inoltrare ricorsi o reclami senza il consenso del suo curatore (sentenza della CEF 14.2020.24 del 6 marzo 2020 consid. 1.2);

che siccome egli continua ad agire in dispregio della decisione di curatela, occorre avvertirlo formalmente che futuri suoi ricorsi o reclami non approvati dal curatore gli verranno restituiti senz’ulte­riore formalità (art. 132 cpv. 3 CPC, per analogia per quanto attiene ai ricorsi all’autorità di vigilanza);

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di RI 2 è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.

2.

Il ricorso di RI 1 è irricevibile. Egli è avvertito che futuri suoi ricorsi o reclami non approvati dal curatore gli verranno restituiti senz’ulteriore formalità.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

– ;

– ;

Comunicazione a:

– Tribunale federale, II Corte di diritto civile, Losanna (con riferimento all’incarto 5A_894/2020);

– avv. __________, piazza Elvezia / Corso San Gottardo 3, __________;

– Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46 — read in the version of January 1, 2021; the act was consolidated again on January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 132 — read in the version of January 1, 2021; the act was consolidated again on January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 20a — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2022 and January 1, 2026.