Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

15.2021.104

Minimo di esistenza. Presunto trasloco dell’escusso all’estero poco dopo il pignoramento. Stralcio del ricorso considerato senza interesse

Rubrum

RI 1

Incarto n.

Lugano

4 marzo 2022

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 20 settembre 2021 di

RI 1

(patrocinata dall’avv. PA 1 )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, o meglio contro il pignoramento eseguito il 9 settembre 2021 nelle esecuzioni n. __________82, __________91, __________61 e __________62 promosse nei confronti della ricorrente rispettivamente da

Confederazione Svizzera, Berna

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

(rappresentati dall’PA 2 )

Comune di ,

Azienda acqua potabile ,

(rappresentati dal PA 3 )

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che a richiesta degli escutenti appena menzionati, il 9 settembre 2021 l’Ufficio d’esecuzione (UE), sede di Lugano, ha pignorato pres­so la datrice di lavoro dell’escussa RI 1, la __________, l’eccedenza pignorabile arrotondata in fr. 2'000.– dal 23 luglio 2021, dopo aver accertato che il suo minimo esistenziale ammonta a fr. 2'550.–;

che con ricorso del 20 settembre 2021 RI 1 ha chiesto che il pignoramento del suo reddito venisse annullato e in subordine ricalcolato come indicato nel ricorso, aumentando il suo minimo esistenziale indicativamente di almeno fr. 4'680.–;

che il 28 settembre 2021 il Presidente della Camera ha respinto la domanda d’effetto sospensivo presentata con l’impugnazione;

che l’11 ottobre 2021 il patrocinatore della ricorrente ha chiesto all’UE di concederle una proroga fino al 31 ottobre 2021 per presentare osservazioni alla decisione sull’effetto sospensivo e per produrre, entro il medesimo termine, i giustificativi di pagamento delle spese invocate con il ricorso, spiegando che, trovandosi la sua cliente momentaneamente all’estero, non gli poteva fornire i giustificativi in questione;

che la ricorrente non ha fornito i giustificativi di pagamento neppure entro la data proposta dal suo legale, per altro richiestile dal­l’UE già prima del pignoramento, poi rinviato al 23 luglio 2021 su richiesta del suo patrocinatore proprio per procurarsi i dati necessari (cfr. scritti 25 maggio e 6 agosto 2021 dell’avv. PA 1);

che nulla ostava quindi a entrare senza indugio nel merito del ricorso;

ch’essendo risultato nel frattempo da un controllo nella banca dati sui movimenti della popolazione (MovPop) che il 14 settembre 2021, pochi giorni dopo il pignoramento, l’escussa era andata a stabilirsi con il figlio __________ ad __________ in Spagna, con scritto del 24 gennaio 2022 il presidente della Camera ha chiesto al patrocinatore della ricorrente di determinarsi al riguardo e di comunicare dove risiedeva la sua cliente precisando, ove – come sembrava – fosse domiciliata in Spagna, se confermava il ricorso, sebbene si sarebbe allora dovuto procedere a una revisione del pignoramento giusta l’art. 93 cpv. 3 LEF per adattarlo alle nuove circostanze;

che in assenza di risposta, con ordinanza del 14 febbraio 2022 il presidente della Camera ha assegnato alla ricorrente un termine di dieci giorni per indicare il suo domicilio attuale e precisare se il ricorso conserva ancora un interesse, rendendola attenta al fatto che in caso di silenzio il ricorso sarebbe stato stralciato dal ruolo siccome diventato senza interesse;

che entro il termine assegnatole la ricorrente è rimasta silente;

che in conformità all’avvertenza contenuta nell’ordinanza appena citata, il ricorso va pertanto dichiarato senza interesse e stralciato dal ruolo (art. 24b cpv. 1 LPR);

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza interesse ed è pertanto stralciato dal ruolo.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

;

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46 — read in the version of January 1, 2022; the act was consolidated again on July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 93 — read in the version of August 1, 2021; the act was consolidated again on January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 20a — read in the version of January 1, 2022; the act was consolidated again on January 1, 2026.