Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

15.2021.106

Ricorso contro il pignoramento di una quota ereditaria. Tempestività. Esigenza di motivazione del ricorso

Rubrum

Incarto n.

Lugano

14 gennaio 2022

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 27 settembre 2021 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno, o meglio contro il pignoramento eseguito il 12 maggio 2021 e verbalizzato il 14 luglio 2021 nelle esecuzioni facenti parte del gruppo n. 1 promosse nei confronti del ricorrente da

PI 1, __________

(esecuzioni n. __________ e __________)

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

(esecuzioni n. __________ e __________)

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che a favore dei creditori appena menzionati, il 12 maggio 2021 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Locarno ha interrogato l’escusso RI 1 e ha poi proceduto al pignoramento della sua quota di 1⁄6 nella comunione ereditaria del padre fu __________, i cui attivi comprendono in particolare il fondo n. __________ RFD di __________ e un conto presso la PI 3, stimandone il valore in fr. 102'906.– per il fondo e in fr. 5'500.– per il conto;

che l’UE ha invece accertato che il reddito dell’escusso per lavori saltuari, di fr. 300.–, era impignorabile stante il fatto che il suo mi-nimo esistenziale era di (almeno) fr. 1'200.– (verbale di pignoramento del 14 luglio 2021, notificato all’escusso il 22 luglio);

che con scritto del 2 agosto 2021 indirizzato all’UE, RI 1 ha contestato il verbale di pignoramento, chiedendo di “ritirare e annullare tutte le operazioni fatte”, anche quelle all’Ufficio dei registri, al creditore ipotecario e alla banca, e d’indicargli i mezzi e i termini di ricorso;

che l’UE ha risposto a tale scritto il 7 settembre, ricordando in particolare che la possibilità di ricorso all’autorità di vigilanza è menzionata a pag. 1 (recte: 2) del verbale di pignoramento;

che con il ricorso in esame, del 27 settembre 2021, RI 1 con­testa nuovamente il verbale di pignoramento del 14 luglio 2021 e tutte le operazioni dell’UE, comprese quelle fatte all’Ufficio dei registri, al creditore ipotecario e alla PI 3;

che il ricorso contro i provvedimenti dell’ufficio d’esecuzione devo­no essere presentati all’autorità di vigilanza entro dieci giorni (art. 17 cpv. 2 LEF), come indicato a pag. 2 del verbale di pignoramento impugnato (la menzione di questa norma figurante d’altron­­de già nel verbale interno delle operazioni di pignoramento del 12 maggio 2021, a pag. 2 n. 3);

che interposto solo il 27 settembre 2021, il ricorso appare tardivo e pertanto irricevibile;

che nulla cambia anche volendo considerare come ricorso tempestivo lo scritto del 2 agosto 2021, poiché è sprovvisto di motivazione ed è pertanto ugualmente irricevibile (art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);

che – va del resto rilevato per abbondanza – il ricorrente ha avuto la possibilità di contestare le pretese dei creditori pignoranti nelle procedure di rigetto dell’opposizione, ormai chiuse con sentenze definitive, e non può quindi più rimetterle in discussione in occasione del pignoramento;

che la critica alla base mensile di fr. 1'200.– è senza oggetto, siccome l’UE non ha pignorato il suo reddito e l’art. 93 LEF si applica unicamente ai redditi dell’escusso, non alle quote ereditarie;

che per lo stesso motivo è pure senza oggetto la pretesa diminuzione del suo reddito causata dal maltempo e la grandine durante l’estate del 2021;

che non è dimostrata – né è di rilievo per il pignoramento – la pretesa inaccessibilità al conto presso la PI 3;

che, infine, non risulta dallo scritto 7 settembre 2021 dell’UE – né dalle sue spiegazioni nelle osservazioni al ricorso – il “gesto di prevaricazione” di cui si duole il ricorrente;

che semmai ci si potrebbe interrogare se l’UE non avrebbe dovuto denunciare RI 1 al Ministero pubblico per frode nel pignora­mento (art. 163 CP) per avere egli omesso di dichiarare i propri diritti nella successione del padre in occasione di precedenti esecuzioni;

che il ricorso risulta pertanto integralmente irricevibile;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 163 — read in the version of January 1, 2022; the act was consolidated again on June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46 — read in the version of January 1, 2022; the act was consolidated again on July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 17 and Art. 93 — read in the version of August 1, 2021; the act was consolidated again on January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 20a — read in the version of January 1, 2022; the act was consolidated again on January 1, 2026.