Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

15.2021.11

Pignoramento di salario. Ricorso con cui l’escusso chiede di tenere conto delle sue difficoltà economiche e della sua situazione personale

Rubrum

Incarto n.

Lugano

16 febbraio 2021

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 2 febbraio 2021 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento di salario emesso il 19 gennaio 2021 a favore delle esecuzioni (n. __________ e altre otto) componenti il gruppo n. 2;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che il 26 novembre 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha pignorato a favore del gruppo n. 2 la parte del salario di fr. 4'470.10 che l’escussa RI 1 percepisce dalla PI 1 di Lugano eccedente il suo minimo d’esistenza, stabilito in fr. 3'611.– mensili sulla scorta del seguente calcolo:

Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

1'350.00

Suppl. figli con più di 10 anni

fr.

600.00

Bambino – __________

Affitto

fr.

1'450.00

Versa la metà del canone Fr. 2'500­

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

Pausa breve

Totale

fr.

3'611.00

100%

che la quota pignorata risulta indicativamente di fr. 859.10;

che con il ricorso in esame, RI 1 contesta la decisione di pignoramento del suo salario, facendo valere di essere ancora in attesa degli stipendi maturati in suo favore, siccome la datrice di lavoro non è riuscita, per diversi motivi tra cui l’epidemia da coronavirus in atto, a fatturare commesse ottenute in Italia;

che nel frattempo la ricorrente afferma di aver convenuto con la società il proprio licenziamento;

che vista la sua situazione attuale – è disoccupata e divorziata con un figlio minorenne a carico – RI 1 chiede “di trovare una soluzione insieme”;

che nelle sue osservazioni del 3 febbraio 2021, l’UE domanda di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori, siccome la ricorrente non evidenzia errori suoi bensì solo l’impossibilità di pagare i crediti posti in esecuzione;

che effettivamente la ricorrente non critica direttamente l’operato dell’UE, ma si limita a chiedere di tenere conto della sua difficile situazione economica e personale;

che il ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) permette però solo di contestare i provvedimenti dell’ufficio d’esecuzione (o dei fallimenti) che violano la legge o sono viziati da un errore d’ap­prezzamento;

che gli organi esecutivi non sono invece abilitati a sospendere o annullare i loro provvedimenti per altri motivi, segnatamente in ragione delle difficoltà economiche o di altro ordine dell’escusso;

che ad ogni modo l’UE non potrà concretamente incassare la quo­ta pignorabile dei salari arretrati finché non verranno versati dalla datrice di lavoro (fatta salva un’esecuzione contro la stessa da parte dell’UE o di un creditore cessionario giusta l’art. 131 LEF);

che per il resto l’UE ha tenuto conto del fatto che la ricorrente prende cura da sola del figlio minorenne computando nel suo minimo esistenziale sia il minimo di base di fr. 1'350.– per debitore monoparentale con obblighi di mantenimento (anziché il minimo di fr. 1'200.– per debitore che vive da solo), sia il supplemento di fr. 600.– per figlio di più di 10 anni (v. la cifra I n. 2 e 4 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, allegata alla Circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009);

che nella limitata misura in cui è ammissibile, il ricorso va pertanto respinto;

che stante l’esito del giudizio odierno non è necessario notificare il ricorso ai creditori per osservazioni né intimare loro la presente decisione (art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 17 and Art. 131 — read in the version of October 20, 2020; the act was consolidated again on August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 62 — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2022 and January 1, 2026.