Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

15.2021.14

Modo di realizzazione di una quota ereditaria. Stima della quota. Reale valore del fondo facente parte dell’asse successorio

Rubrum

Incarto n.

Lugano

30 agosto 2021

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella procedura avviata con istanza 10 febbraio 2021 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante a

PI 2,RS-__________

nell’eredità giacente fu PI 1 († 2014), composta oltre all’escusso PI 2 di:

PI 3, IT-__________

nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro l’escusso da:

Cantone Ticino, Bellinzona

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

Fatti

in fatto: A. Nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse il 17 maggio 2019 nei confronti d’PI 2 per oltre fr. 13'000.– complessivi, il 10 luglio 2019 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria della madre fu PI 1 († 2014). Nel verbale di pignoramento l’ufficio ha indicato che la comunione ereditaria è composta dell’e­scusso PI 2 e del fratellastro PI 3. L’Ufficio ha elencato quali beni appartenenti alla comunione il fondo n. __________ RFD di __________, attribuendo al medesimo un valore di stima di fr. 1.–, tenuto conto dell’esistenza di cinque cartelle ipotecarie al portatore per una somma totale nominale di fr. 515'000.–.

B.

Avendo i creditori presentato le domande di vendita, l’UE ha convocato tutti gli interessati a un’udienza tenutasi il 2 dicembre 2020 a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessuna conciliazione è potuta essere raggiunta, essendo presente solo RA 2 in rappresentanza del coerede e marito PI 3.

C.

Il 16 dicembre 2020, l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria pignorata. Nel termine impartito non è pervenuta all’UE alcuna proposta.

D.

Il 10 febbraio 2021 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione della quota ereditaria dell’escusso, indicata in ½, a fronte di un valore di stima del fondo n. __________ RFD di __________ indicato in fr. 929'605.– (stima ufficiale), preavvisan­do quale modo di realizzazione il pubblico incanto.

Considerandi

in diritto: 1. Qualora, come sembra il caso nella fattispecie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dall’ODiC, convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC) e dando poi loro la facoltà di for­mulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (art. 10 cpv. 2 ODiC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 ODiC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

2.

Nel caso di specie, l’UE non ha indicato il valore di stima dell’inte­ressenza pignorata nella sua comunicazione del 16 dicembre 2020 agli interessati e nell’istanza si è limitato a menzionare il valore di stima ufficiale del fondo n. __________ RFD di __________ senza precisazioni sul carico ipotecario effettivo che lo grava (cinque cartelle ipotecarie al portatore per nominali fr. 515'000.– in totale). In queste condizioni, non è possibile, come invece prescrive l’art. 5 cpv. 3 ODiC, determinare, neppure approssimativamente, il rea­le valore dell’interessenza dell’escusso, ovvero la differenza tra il valore di realizzazione del fondo e i debiti ipotecari effettivi che lo gravano a favore di terzi (le cartelle ipotecarie eventualmente ancora in mano dei comproprietari non devono invece essere computate).

2.1

Tale informazione è necessaria per poter stabilire se vi è il rischio di una vendita della quota (all’asta) a vil prezzo ove il suo valore dovesse essere nettamente superiore alle pretese dei creditori pignoranti, ipotesi in cui si potrebbe scegliere la soluzione dello scioglimento della comunione con consecutiva liquidazione del patrimonio comune, a patto che il valore dell’attivo da realizzare giustifichi i tempi e i costi di una simile procedura (v. ad es. sentenza della CEF 15.2018.42 dell’8 giugno 2018, RtiD 2019 I 458 n. 68c, consid. 2).

2.2

È pertanto necessario retrocedere l’incarto all’UE affinché proceda a stimare il valore di realizzazione presumibile del fondo e a stabilire l’onere ipotecario effettivo attuale, interpellando i coeredi o direttamente la banca cui le pigioni versate dagli inquilini dello stabile sono stati ceduti. L’UE assegnerà quindi agli interessati un nuovo termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria pignorata, men­zionando nel suo scritto il valore di stima del fondo, l’onere ipotecario effettivo e il valore di stima dell’interessenza d’PI 2. Inoltrerà poi a questa Camera una nuova istanza di determinazione del modo di realizzazione della quota dell’escusso unitamen­te all’incarto ed eventuali proposte degli interessati.

2.3

Visto il carattere interlocutorio del giudizio odierno, non è indispensabile notificarlo agli interessati, che ne verranno a conoscenza con la nuova assegnazione di termine per presentare proposte concrete di realizzazione.

3.

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è evasa nel senso che gli atti sono retrocessi all’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona affinché proceda a ulteriori accertamenti nel senso del considerando 2.2.

2.

Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Notificazione all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 132 — read in the version of August 1, 2021; the act was consolidated again on January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 20a — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2022 and January 1, 2026.