15.2021.15
15.2021.15
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2021.15
Data decisione, Autorità: 14.01.2022, CEF
Titolo:
Ricorso. Stralcio in seguito al ritiro dell’esecuzione
AMMINISTRAZIONE COATTA
art. 24b cpv. 1 LPR
Incarto n.
15.2021.15
Lugano
14 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 16 febbraio 2021 di
RI 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, o meglio contro il provvedimento del 9 febbraio 2021 relativo all’amministrazione della particella n. __________ RFD __________ intestata alla ricorrente, pignorata nell’__________ (sede di Lugano) promossa nei confronti di
PI 1, IT-
(patrocinato dall’__________ PA 2, __________)
dalle società
RI 1, IT-
RI 4, IT-
RI 3, IT-
(già RI 5, )
RI 6, IT-
RI 7, IT-
RI 8, IT-)
(già RI 8, )
(patrocinate dagli __________ PA 2 e __________,
studio legale PA 2, )
preso atto e verificato d’ufficio che l’8 novembre 2021 le società escutenti hanno ritirato l’esecuzione in cui era stato pignorato il fondo intestato alla ricorrente, facendo decadere lo stesso pignoramento;
considerato come la procedura ricorsuale sia così divenuta priva d’oggetto e debba di conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR);
ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–
;
– ;
– __________ __________, .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 07.08.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster