Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

15.2021.27

Avvisi di pignoramento. Reclami contro le decisioni di rigetto dell’opposizione. Esecutività in mancanza della concessione dell’effetto sospensivo

Rubrum

Incarto n.

Lugano

9 giugno 2021

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 14 marzo 2021 da

RI 2, __________

RI 1, __________

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 24 febbraio 2021 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti dei ricorrenti dal

PI 1

(patrocinata dallo PA 1, __________)

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 24 ottobre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, il PI 1 ha escusso i coniugi RI 2 e RI 1 per l’incasso da ognuno di loro di fr. 26'357.45 oltre a interessi e spese;

che con sentenze del 1° febbraio 2021, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha parzialmente rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dai coniugi ai precetti esecutivi appena ci-tati limitatamente, in ciascuna causa, a fr. 13'262.– e fr. 1'657.43;

che il 25 febbraio 2021, l’UE ha emesso gli avvisi di pignoramento per il successivo 25 marzo;

che con il ricorso in esame, i coniugi escussi chiedono di annullare quegli avvisi facendo valere di avere impugnato le decisioni di rigetto dell’opposizione;

che a loro dire il fatto che le decisioni di rigetto non siano ancora passate in giudicato osta all’emissione degli avvisi di pignoramen­to;

che con decisione odierna (inc. 14.2021.22/23) la Camera ha respinto i reclami in questione;

che siccome i ricorrenti non avevano chiesto (né quindi ottenuto) la concessione dell’effetto sospensivo ai loro reclami, le decisioni di rigetto erano esecutive e definitive (ovvero passate in giudicato) fin dalla loro notificazione agli escussi (art. 325 cpv. 1 CPC);

che l’UE ha pertanto correttamente proceduto all’emissione degli avvisi di pignoramento impugnati nonostante la presentazione dei reclami (sentenza della CEF 15.2020.119/121 del 14 dicembre 2020 consid. 2 e 2.1; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 125 e 137 ad art. 84 LEF);

che anche le sentenze odierne di reiezione dei reclami contro le decisioni di rigetto delle opposizioni sono immediatamente esecutive;

che un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale non ha infatti effetto sospensivo automatico (art. 103 cpv. 1 LTF; DTF 146 III 286, consid. 2.3; sentenza della CEF 15.2020.127 del 23 febbraio 2021 consid. 2.1);

che il ricorso in esame va pertanto respinto;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46 and Art. 103 — read in the version of January 1, 2021; the act was consolidated again on January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 325 — read in the version of January 1, 2021; the act was consolidated again on January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 20a — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2022 and January 1, 2026.