Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

15.2021.57

15.2021.57

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2021.57

Data decisione, Autorità: 11.06.2021, CEF

Titolo:

Ricorso. Stralcio in seguito alla riconsiderazione del provvedimento impugnato

AVVISO DI PIGNORAMENTO

art. 24b cpv. 1 LPR

Incarto n.

15.2021.57

Lugano

11 giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 21 maggio 2021 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 3 maggio 2021 nell’esecuzione n. 2920885 promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1, __________

preso atto che con decisione del 26 maggio 2021 l’Ufficio d’esecuzione di Lugano ha riconsiderato il provvedimento impugnato annullandolo, dopo aver accertato che, il 21 maggio 2021, l’escussa aveva validamente interposto opposizione al precetto esecutivo, notificatole solo il giorno prima, in seguito all’annullamento della notifica edittale avvenuta per errore unicamente sul Foglio ufficiale cantonale del 5 marzo 2021;

ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;

atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;

considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art. 24b cpv. 1 LPR);

ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Ultimo aggiornamento: 07.08.2026

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Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46 — read in the version of January 1, 2021; the act was consolidated again on January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 17 — read in the version of October 20, 2020; the act was consolidated again on August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 61 and Art. 62 — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2022 and January 1, 2026.