15.2021.6
15.2021.6
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2021.6
Data decisione, Autorità: 23.02.2021, CEF
Titolo:
Ricorso. Stralcio in seguito al ritiro della domanda di realizzazione dei beni rivendicati o pretesi impignorabili
BENE IMPIGNORABILE
art. 24b cpv. 1 LPR
Incarto n.
15.2021.6
Lugano
23 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sui ricorsi 13 e 14 gennaio 2021 rispettivamente di
PI 2, __________
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 4 gennaio 2021 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti di RI 1 da
PI 1, __________
preso atto che con scritto del 15 febbraio 2021 PI 1 ha ritirato la domanda di vendita e chiesto il rilascio di un attestato di carenza di beni, che l’UE ha poi emesso il 18 febbraio 2021;
considerato come la procedura ricorsuale sia così divenuta priva d’oggetto, dal momento che il pignoramento dei beni rivendicati da PI 2 e ritenuti impignorabili da RI 1 è decaduto, e debba di conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR);
ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
pronuncia: 1. I ricorsi sono dichiarati senza oggetto e sono stralciati dai ruoli.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 07.08.2026
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