Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

15.2021.6

15.2021.6

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2021.6

Data decisione, Autorità: 23.02.2021, CEF

Titolo:

Ricorso. Stralcio in seguito al ritiro della domanda di realizzazione dei beni rivendicati o pretesi impignorabili

BENE IMPIGNORABILE

art. 24b cpv. 1 LPR

Incarto n.

15.2021.6

Lugano

23 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sui ricorsi 13 e 14 gennaio 2021 rispettivamente di

PI 2, __________

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 4 gennaio 2021 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti di RI 1 da

PI 1, __________

preso atto che con scritto del 15 febbraio 2021 PI 1 ha ritirato la domanda di vendita e chiesto il rilascio di un attestato di carenza di beni, che l’UE ha poi emesso il 18 febbraio 2021;

considerato come la procedura ricorsuale sia così divenuta priva d’oggetto, dal momento che il pignoramento dei beni rivendicati da PI 2 e ritenuti impignorabili da RI 1 è decaduto, e debba di conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR);

ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

pronuncia: 1. I ricorsi sono dichiarati senza oggetto e sono stralciati dai ruoli.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Ultimo aggiornamento: 07.08.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46 — read in the version of January 1, 2021; the act was consolidated again on January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 61 and Art. 62 — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2022 and January 1, 2026.