Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

15.2021.66

Precetti esecutivi e pignoramento diretti contro uno dei coniugi sotto curatela. Ricorsi (tre) di entrambi i coniugi. Irricevibilità

Rubrum

Incarto n.

Lugano

28 giugno 2021

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 19 aprile 2021 di

RI 1, __________

RI 2, __________

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 13 aprile 2021 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti del solo RI 1 dallo

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dalla Sezione delle finanze, Bellinzona)

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 3 maggio 2019 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso RI 1 per due fatture di rispettivamente fr. 100.– e fr. 500.–, oltre a spese e interessi;

che l’UE ha emesso gli avvisi di pignoramento il 13 aprile 2021;

che con unico ricorso del 19 aprile 2021, RI 1 e RI 2 chiedono alla Camera di annullare i pignoramenti in ambedue le esecuzioni, di “tacitare il creditore con la sospen-sione procedurale fino all’accertamento degli abusi procedurali cantonali e federali”, di verificare se la pretesa amministrativa del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato è “lecita e legittimata e sia ancora escutibile e esigibile”, d’infliggere multe disciplinari al curatore del marito, al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato e al­l’UE, di assegnare ai ricorrenti diversi risarcimenti, indennità d’in­convenienza e rimborso di spese redazionali, e di addossare le spese al Cantone;

che il ricorso è manifestamente irricevibile, per quanto attiene a RI 2 perché ella non è parte delle procedure esecutive n. __________ e __________, dirette esclusivamente contro il marito RI 2 e non allega un interesse proprio degno di protezione né l’esistenza di un litisconsorzio necessario, e per quanto riguarda RI 1 poiché egli non è legittimato a inoltrare ricorsi o reclami senza il consenso del suo curatore (sentenze del Tribunale federale 5D_243/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3 e della CEF 14.2020.24 del 6 marzo 2020 consid. 1.2);

che il ricorso è del resto inammissibile anche perché è manifestamente abusivo, siccome i ricorrenti continuano a riproporre le stes­se censure senza tenere minimamente conto delle precedenti decisioni che ne hanno decretato l’inammissibilità o l’infondatezza (per esempio sentenze della CEF 15.2019.38 del 10 settembre 2019 e 15.2020.16 del 24 marzo 2020);

che eventuali futuri ricorsi aventi un carattere manifestamente querulomane o altrimenti abusivo verranno restituiti al mittente o ai mittenti senz’ulteriore formalità (cfr. art. 132 cpv. 3 CPC e sentenza della CEF 15.2020.87 del 30 aprile 2021, pag. 2);

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso di RI 2 è irricevibile.

2.

Il ricorso di RI 1 è irricevibile.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

– ;

– ;

–Sezione delle finanze, Bellinzona.

Comunicazione a:

– avv. __________, piazza Elvezia / Corso San Gottardo 3, __________;

– Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46 — read in the version of January 1, 2021; the act was consolidated again on January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 132 — read in the version of January 1, 2021; the act was consolidated again on January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 20a — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2022 and January 1, 2026.