Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

15.2021.68

Ricorso contro la decisione dell’UE di considerare tardive le opposizioni interposte dal debitore e contro la notificazione dei precetti esecutivi. Ricorsi irricevibili siccome tardivi

Rubrum

Incarto n.

Lugano

28 giugno 2021

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 9 giugno 2021 da

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da

PI 2, (es. n. __________)

PI 1, (es. n. __________)

Considerandi

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ in via di realizzazione di diversi pegni immobiliari, emesso l’8 maggio 2020 dal­l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, la PI 2 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 600'000.– oltre ad accessori;

che l’PI 1 procede a sua volta nei confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 3'152'000.– oltre ad accessori, in virtù del precetto esecutivo n. __________ in via di realizzazione di un pegno immobiliare, emesso il 13 gennaio 2021 dallo stesso Ufficio;

che il 23 ottobre 2020 e il 13 gennaio 2021 l’UE ha trasmesso il primo e il secondo precetto all’escusso mediante invii raccomandati all’indirizzo “Via __________”;

che sostenendo di aver ricevuto entrambi i precetti soltanto il 18 aprile 2021, con scritto del 28 aprile RI 1 vi ha in­terposto opposizione totale, chiedendo all’Ufficio di confermargli (anche via mail) l’avvenuta opposizione;

che tramite due distinti provvedimenti del 3 maggio 2021 inoltrati con un unico invio raccomandato, l’UE di Mendrisio, che si occupa del Settore immobiliare del Sottoceneri, ha comunicato all’escus­­so di non potere accettare le opposizioni siccome tardive, i due precetti essendogli stati notificati rispettivamente il 10 novembre 2020 (es. n. __________) e il 20 gennaio 2021 (es. n. __________), sicché i rispettivi termini di 20 giorni per interporvi opposizione sono scaduti il 30 novembre 2020 e il 9 febbraio 2021;

che con ricorso del 9 giugno 2021 RI 1 si aggrava contro le predette decisioni, chiedendo di dichiarare nulle o di annullare le notificazioni dei due precetti esecutivi, rispettivamente di accogliere, poiché non tardive, le opposizioni formulate il 28 apri­le 2021;

che il ricorso in esame contiene in realtà due contestazioni diverse contro due distinti provvedimenti, il cui fondamento di fatto è però in sostanza il medesimo, ragione per cui possono essere congiunte in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm, le cause conservando comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente;

che giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;

che nel caso in rassegna, come si evince dai documenti allegati all’atto ricorsuale, l’insorgente ha ritirato la raccomandata contenente i provvedimenti impugnati il 22 maggio 2021 (v. le decisioni in questione [doc. 3a e 7a] e il tracciamento dell’invio raccomandato n. __________ indicato nella copia della relativa busta [doc. 3b e 7b]);

che il termine per ricorrere contro i noti provvedimenti è pertanto giunto a scadenza il 1° giugno 2021, motivo per cui i ricorsi pre-sentati mediante un unico atto il 9 giugno 2021 s’avverano tardivi e quindi irricevibili;

che neppure può essere dato seguito alla domanda di dichiarare nulle le intimazioni dei precetti esecutivi, siccome la notificazione è assolutamente nulla (nel senso dell’art. 22 LEF) e la sua nullità può e dev’essere rilevata in qualsiasi momento soltanto se l’atto non è mai pervenuto al debitore, mentre qualora, malgrado il vizio inerente alla notifica, l’escusso ha avuto comunque conoscenza del contenuto del precetto esecutivo, quest’ultimo esplica i suoi effetti dal momento di tale conoscenza (sentenza della CEF 15. 2020.7 del 15 luglio 2020, consid. 2 e riferimento citato);

che nella fattispecie, l’insorgente pretende di aver ricevuto personalmente i precetti esecutivi (di cui del resto ha allegato all’atto ricorsuale le copie degli esemplari per il debitore [doc. 1a e 5a]) il 18 aprile 2021 (doc. 2a e 6a);

che tenuto conto di tale allegazione, il termine per presentare ricorso contro la notifica è scaduto il 28 aprile 2021, sicché s’appa­lesa pure tardiva e dunque irricevibile la domanda volta ad annullare le notificazioni degli atti in questione;

che stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare alle altre parti interessate l’atto ricorsuale e la decisione (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR);

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso concernente l’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è irricevibile.

2.

Il ricorso concernente l’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è irricevibile.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a RI 1, .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46 — read in the version of January 1, 2021; the act was consolidated again on January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 17 and Art. 22 — read in the version of October 20, 2020; the act was consolidated again on August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 20a — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2022 and January 1, 2026.