Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

15.2021.9

Precetti esecutivi e pignoramento diretti contro uno dei coniugi sotto curatela. Ricorsi (tre) di entrambi i coniugi. Irricevibilità

Rubrum

Incarto n.

Lugano

30 giugno 2021

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sui “reclami” (recte: ricorsi) presentati il 21 gennaio e il 19 aprile 2021 da

RI 1, __________

RI 2, __________

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro il precetto esecutivo emes­so il 21 dicembre 2020 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del solo RI 2 dal

PI 1, __________

e sul “reclamo” (recte: ricorso) del 19 febbraio 2021 diretto contro il pignoramento eseguito il 10 febbraio 2021 nella medesima esecuzione e, a dire dei ricorrenti, nell’esecuzione__________ promossa nei confronti del solo RI 1 dalla

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentata dalla Cassa del Tribunale federale svizzero, Losanna)

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 set­tembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, la Confede­razione Svizzera ha escusso RI 1 per spese giudiziarie di fr. 20'100.– (relative a 49 sentenze del Tribunale federale), oltre a spese e interessi;

che il precetto esecutivo è stato notificato all’allora curatore del­l’e­­scusso, __________, che non vi ha interposto opposizio­ne;

che il ricorso interposto da RI 2 e dalla moglie contro tale esecuzione è stato dichiarato irricevibile dalla Camera con giudizio odierno nell’inc. 15.2020.104;

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 dicembre 2020 dall’UE di Lugano, il PI 1 ha escusso RI 2 per l’incasso di fr. 300.– oltre a tassa di diffida, interessi e spese;

che il precetto esecutivo è stato notificato al curatore attuale del­l’escusso, avv. RA 1, il quale non vi ha interposto opposizione;

che il 21 dicembre 2020 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento nella prima esecuzione per il 10 febbraio 2021;

che con un primo ricorso del 21 gennaio 2021, RI 1 e RI 2 hanno chiesto l’annullamento della seconda esecuzione e formulato altre sedici domande;

che il 3 febbraio 2021 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento nella seconda esecuzione;

che il 10 febbraio 2021, alla presenza del curatore di RI 2, l’UE ha pignorato a favore del PI 1 la quota A di un mezzo dell’unità di proprietà per piani n. __________ della particella n. __________ RFD di __________ di spettanza dell’escusso;

che in stessa data, la Confederazione Svizzera ha chiesto all’UE di annullare la domanda di proseguire la (prima) esecuzione siccome l’escusso le ha versato fr. 20'100.–;

che con un nuovo ricorso del 19 febbraio 2021 i coniugi hanno chiesto l’annullamento del pignoramento e dei due precetti esecutivi, oltre a formulare altre otto domande;

che il 19 aprile 2021 i coniugi hanno inoltrato un terzo ricorso “al Pignoramento PE __________ e aggiunta mezzi di prova al [primo] reclamo del 21 gennaio 2021”, chiedendo nuovamente l’annullamen­­to del precetto esecutivo n. __________;

che dalla motivazione del ricorso e dalla documentazione acclusa si evince che in realtà i ricorrenti contestano il precetto esecutivo n. __________ fatto emettere dal PI 1;

che il 5 maggio 2021 il Comune ha ritirato la seconda esecuzione preso atto del pagamento della somma posta in esecuzione, avvenuto il 26 aprile;

che stante il ritiro della seconda esecuzione e della domanda di proseguimento della prima esecuzione, tutti e tre i ricorsi sono da ritenere senza oggetto, tranne per quanto attiene alla domanda di annullamento della prima esecuzione contenuta nel secondo ricorso (la quale rimane iscritta per interessi e spese di poco più di fr. 1'000.– complessivi) e alle altre richieste che vertono su questioni non attinenti alle due esecuzioni;

che nella misura in cui sono presentati da RI 1, per quanto ancora di attualità i ricorsi sono ad ogni modo manifestamente irricevibili, siccome la moglie non è parte delle procedu­re esecutive n. __________ e __________, dirette esclusivamente contro il marito RI 2, non allega un interesse proprio degno di protezione né l’esistenza di un litisconsorzio necessario;

che pure i ricorsi di RI 1 sono irricevibili, giacché egli non è legittimato a inoltrare ricorsi o reclami senza il consenso del suo curatore (sentenze del Tribunale federale 5D_243/2020 del 14 apri­le 2021 consid. 3 e della CEF 14.2020.24 del 6 marzo 2020 consid. 1.2);

che tutte le censure non diventate senza oggetto sono del resto manifestamente abusive – e pertanto inammissibili – siccome i ricorrenti le hanno riproposte senza tenere minimamente conto del­le precedenti decisioni che ne hanno decretato l’inammissibilità o l’infondatezza (per esempio sentenze della CEF 15.2019.38 del 10 settembre 2019 e 15.2020.16 del 24 marzo 2020);

che poiché RI 2 continua ad agire in dispregio della decisione di curatela, occorre avvertirlo formalmente un’ultima volta che futuri suoi ricorsi o reclami non approvati dal curatore saranno ritenuti abusivi e gli verranno restituiti senz’ulteriore formalità (cfr. art. 132 cpv. 3 CPC e sentenza della CEF 15.2020.87 del 30 aprile 2021, pag. 2);

che RI 1 va da parte sua avvertita formalmente che eventuali futuri suoi ricorsi o reclami relativi a procedimenti che riguardano il solo marito saranno ritenuti abusivi e le verranno restituiti senz’ulteriore formalità;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso di RI 2 è irricevibile. Ella è avvertita che futuri suoi ricorsi o reclami relativi a procedimenti che riguardano il solo marito saranno ritenuti abusivi e le verranno restituiti senz’ulteriore formalità.

2.

Il ricorso di RI 1 è irricevibile. Egli è avvertito che futuri suoi ricorsi o reclami non approvati dal curatore saranno ritenuti abusivi e gli verranno restituiti senz’ulteriore formalità.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

– ;

– ;

Comunicazione a:

– avv. __________, piazza Elvezia / Corso San Gottardo 3, __________;

– Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46 — read in the version of January 1, 2021; the act was consolidated again on January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 132 — read in the version of January 1, 2021; the act was consolidated again on January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 20a — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2022 and January 1, 2026.