Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

15.2022.45

Differimento del fallimento. Segnalazione del giudice del fallimento all’autorità di vigilanza circa dubbi sulla notifica del precetto esecutivo e della comminatoria di fallimento

Rubrum

Incarto n.

Lugano

27 aprile 2022

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sulla segnalazione di nullità sporta il 4 aprile 2022 dalla

Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, Lugano

in merito all’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio la notifica del precetto esecutivo e della comminatoria di fallimento emessi il 14 gennaio e il 17 maggio 2021 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla

PI 1,

contro

PI 2,

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che dando seguito all’istanza 19 agosto 2021 della CO 1 contro la RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'050.75 oltre a interessi e spese, con decisione del 27 ottobre 2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento della convenuta dal giorno successivo alle ore 10:00;

che adita dalla società fallita con reclamo dell’8 novembre 2021, con sentenza 14.2021.178 del 10 dicembre 2021 la scrivente Camera, nella sua veste di autorità giudiziaria superiore, l’ha accolto e di conseguenza ha annullato il fallimento della RE 1 e rinviato la causa al primo giudice per nuovo giudizio previa reiterata citazione delle parti;

che mediante decisione del 4 aprile 2022, il Pretore ha differito la decisione sull’istanza di fallimento e sottoposto il caso a questa Camera nella sua veste di autorità di vigilanza ai sensi dell’art. 173 cpv. 2 LEF, ritenendo di non poter escludere con certezza che al momento dell’inoltro dell’istanza di fallimento alla società convenuta fossero effettivamente pervenuti il precetto esecutivo e – almeno venti giorni prima della sua notifica – la comminatoria di fallimento, ciò che potrebbe determinare la nullità di tali atti esecutivi giusta l’art. 22 LEF;

che il Pretore rileva al riguardo che il precetto esecutivo è perlomeno incompleto, siccome non indica a chi è stato notificato e il direttore della convenuta allega di essere stato detenuto presso il carcere di Limmattal al momento della presunta notificazione, mentre la comminatoria di fallimento è quantomeno imprecisa, dal momento che indica quale destinatario della notifica del 19 maggio 2021 l’“amministratore” RA 1, allorquando egli non lo era più dal 1° luglio 2020, data in cui è stato iscritto quale direttore della società;

che nella sentenza del 10 dicembre 2021 (al consid. 2.2) la Camera ha rilevato che RA 1, nel reclamo presentato a nome della PI 2, aveva allegato di essere stato “presente al suo domicilio di via __________ a Lugano” al momento della notifica della comminatoria di fallimento il 19 maggio 2021 e solo nella successiva (prima) integrazione del reclamo, aveva affermato di non essere stato a Lugano al momento della notifica, pur senz’altra specificazione né prova;

che la Camera aveva pertanto ritenuto la censura pretestuosa e – implicitamente – non idonea a giustificare un intervento d’ufficio, sulla scorta dell’art. 22 LEF, nella sua veste di autorità di vigilanza;

che nella segnalazione il Pretore dà atto che non è “suggellata da alcuna prova” l’affermazione della convenuta secondo cui RA 1 non sarebbe stato a __________ alla data (19 maggio 2021) indicata nella comminatoria di fallimento come data in cui la stessa è stata consegnata a RA 1;

che il Pretore rileva però a ragione che sia l’agente notificatore sia la Camera hanno designato per errore RA 1 come amministratore (unico) della convenuta mentre al momento della no-tifica della comminatoria di fallimento (come del precetto esecutivo) egli ne era solo il direttore;

che tale imprecisione non inficia però la validità della notifica, la quale a norma dell’art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF può essere fatta anche a qualunque direttore o procuratore della società anonima escus­sa;

che può così solo essere nuovamente constatato come la convenuta non abbia reso verosimili, come le incombeva (art. 9 cpv. 2 CC), fondati motivi di dubitare della veridicità della notifica della comminatoria di fallimento accertata in quel documento;

che al momento della presentazione dell’istanza di fallimento, il 19 agosto 2021, erano trascorsi più di venti giorni dalla notificazione della comminatoria di fallimento del 19 maggio 2021;

che in queste circostanze la contestazione della notifica del precetto esecutivo, contenuta anch’essa nella prima integrazione del reclamo, si conferma tardiva, e quindi irricevibile (sentenza del 10 dicembre 2021, consid. 2.3);

che la PI 2 avrebbe infatti dovuto sollevarla con un ricorso all’autorità di vigilanza entro dieci giorni dalla notifica della comminatoria di fallimento (art. 17 cpv. 2 LEF);

che né il precetto esecutivo né la comminatoria di fallimento sono pertanto nulli;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. È accertato che il precetto esecutivo e la comminatoria di fallimento emessi nell’esecuzione n. __________ non sono nulli.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Civil Code, Art. 9 — read in the version of January 1, 2022; the act was consolidated again on July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, September 1, 2023, January 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and July 1, 2026.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46 — read in the version of January 1, 2022; the act was consolidated again on July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 17, Art. 22, and Art. 173 — read in the version of August 1, 2021; the act was consolidated again on January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 20a — read in the version of January 1, 2022; the act was consolidated again on January 1, 2026.