Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

15.2022.5

Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Irricevibilità delle censure di merito

Rubrum

Incarto n.

Lugano

25 maggio 2022

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 14 gennaio 2022 di

RI 1

(rappresentato dal fiduciario RA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 6 dicembre 2021 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla

PI 1, __________

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 marzo 2021 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la PI 1 in liquidazione procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 20'000.– oltre a interessi e spese;

che dando seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione presentata il 3 dicembre 2021 dall’escutente, il 6 dicembre l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento “per un ulteriore credito di CHF 22'781.50, spese e interessi compresi”, in aggiunta a quello precedentemente previsto per il 26 ottobre 2021 (ossia in ossequio a quanto stabilito dall’art. 110 cpv. 1 LEF);

che con ricorso del 14 gennaio 2022 RI 1 chiede l’an­nullamento del pignoramento facendo valere di trovarsi in uno stato di depressione a causa del fallimento della sua società (la N__________ Sagl), della messa all’asta dell’immobile di cui egli è comproprietario con il fratello, e di “vicende personali per il divorzio”;

che il ricorrente ammette di non aver interposto opposizione al precetto esecutivo, sostenendo nondimeno che lo stesso è sbagliato in quanto è stato emesso nei suoi confronti anziché contro la vera debitrice, la società da lui amministrata;

che nelle sue osservazioni del 26 gennaio 2022 l’UE chiede alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il medesimo irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR, giacché le censure riguardano il merito del credito posto in esecuzione;

che il ricorso all’autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto il provvedimento di un ufficio d’esecuzione o di un ufficio dei fallimenti e permette al ricorrente di far valere la violazione di una norma di diritto o un errore d’apprezzamento (art. 17 LEF);

che nella fattispecie le critiche di RI 1 non sono rivolte all’operato dell’UE, bensì al credito dell’escutente, di cui contesta di rispondere personalmente;

ch’egli avrebbe dovuto sollevarle con un’opposizione al precetto esecutivo (art. 74 LEF);

che il ricorrente ammette di aver omesso “purtroppo” d’interporre opposizione al precetto esecutivo notificatogli dalla polizia, senza però invocare e dimostrare un motivo d’impedimento oggettivo;

che fondato su una censura inammissibile in questa sede, il ricorso va di conseguenza dichiarato irricevibile senza necessità di ulteriori atti istruttori (art. 9 cpv. 2 LPR);

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46 — read in the version of January 1, 2022; the act was consolidated again on July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 17, Art. 74, and Art. 110 — read in the version of August 1, 2021; the act was consolidated again on January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 20a — read in the version of January 1, 2022; the act was consolidated again on January 1, 2026.