15.2022.63
15.2022.63
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2022.63
Data decisione, Autorità: 03.06.2022, CEF
Titolo:
Ricorso. Stralcio in seguito al ritiro del ricorso
MINIMO DI ESISTENZA STRALCIO PER RITIRO DEL RICORSO
art. 24c LPR
Incarto n.
15.2022.63
Lugano
3 giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 5 maggio 2022 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro la decisione di pignoramento di salario emessa il 3 maggio 2022 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti della ricorrente dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
preso atto che con scritto 19 maggio 2022 RI 1 ha ritirato il ricorso;
considerato come la procedura ricorsuale sia così divenuta priva d’oggetto e debba di conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24c LPR);
ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
pronuncia: 1. Il ricorso è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 07.08.2026
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