Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

15.2022.63

15.2022.63

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2022.63

Data decisione, Autorità: 03.06.2022, CEF

Titolo:

Ricorso. Stralcio in seguito al ritiro del ricorso

MINIMO DI ESISTENZA STRALCIO PER RITIRO DEL RICORSO

art. 24c LPR

Incarto n.

15.2022.63

Lugano

3 giugno 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 5 maggio 2022 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro la decisione di pignoramento di salario emessa il 3 maggio 2022 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti della ricorrente dallo

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

preso atto che con scritto 19 maggio 2022 RI 1 ha ritirato il ricorso;

considerato come la procedura ricorsuale sia così divenuta priva d’oggetto e debba di conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24c LPR);

ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

pronuncia: 1. Il ricorso è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Ultimo aggiornamento: 07.08.2026

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Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46 — read in the version of January 1, 2022; the act was consolidated again on July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 61 and Art. 62 — read in the version of January 1, 2022; the act was consolidated again on January 1, 2026.