Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

15.2022.97

Ricorso contro il precetto esecutivo che non riporta in intero la causa della pretesa posta in esecuzione

Rubrum

Incarto n.

Lugano

7 settembre 2022

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 9 agosto 2022 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Faido, o meglio contro il precetto esecutivo n. 3276955 emesso il 15 luglio 2022 a richiesta della ricorrente nei confronti di

PI 1, __________

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che il 22 giugno 2022 RI 1 ha presentato un’ennesima domanda di esecuzione nei confronti dell’avv. PI 1 per l’incasso di fr. 250'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2004, indicando quale causa del credito quella già menzionata in precedenti esecuzioni (v. in particolare le sentenze della CEF 15.2022.14 del 24 giugno 2022 ad A e 15.2020.20 del 10 aprile 2020 ad A);

che dando seguito a siffatta domanda, il 15 luglio 2022 la sede di Faido dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha emesso il precetto esecutivo n. __________55 indicando “v. allegato” alla voce “titolo di credito con data o indicazione del motivo del credito” e accludendo al precetto un documento intitolato “titolo di credito”, in cui figura il testo integrale della causa di credito menzionata nella domanda d’esecuzione;

che con ricorso del 9 agosto 2022, RI 1 chiede l’annullamento totale del precetto esecutivo “falsificato”, esigendo­ne l’emissione e la notifica di uno nuovo, che riporti l’intero contenuto della domanda d’esecuzione ai sensi dell’art. 69 cpv. 1 e 2 n. 1 LEF;

che la ricorrente ha già formulato una domanda del tutto analoga nel quadro di un precedente ricorso in merito al precetto esecutivo n. __________21, facendo valere sostanzialmente le stesse motivazioni;

che la Camera ha respinto il ricorso con sentenza 15.2022.14 del 24 giugno 2022 già citata, ritirata da RI 1 l’11 lu­glio 2022 (ma da reputare notificata già il 7 luglio in virtù della finzione dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC) e passata in giudicato il 18 agosto 2022 stante la sospensione verificatasi durante le ferie esti­ve (dal 15 luglio al 15 agosto: art. 46 cpv. 1 lett. b LTF);

che RI 1 – benché a conoscenza di quella sentenza al momento dell’emissione del nuovo precetto esecutivo – ha nondimeno presentato il ricorso in esame senza minimamente tenere conto della motivazione adottata dalla Camera e neppure impugnare la sentenza (limitandosi a inoltrare il 27 luglio una domanda di restituzione del termine per chiederne la revisione, dichia­rata irricevibile con sentenza odierna [inc. 15.2022.14]);

che per i motivi espressi nella sentenza del 24 giugno 2022, cui ci si può limitare a rinviare, il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegna­no indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

che tenuto conto del fatto che la precedente sentenza non era ancora passata in giudicato al momento della presentazione del nuo­vo ricorso, si prescinde, per l’ultima volta, dall’infliggere a RI 1 una multa e dal porre a suo carico le spese processuali in virtù dell’art. 20a cpv. 2 n. 5, 2° periodo LEF, secondo l’avvertenza contenuta nel considerando 5 della decisione del 24 giugno 2022, la quale viene tuttavia rinnovata in questa sede;

che la ricorrente è inoltre resa attenta, come già rilevato dall’UE nelle osservazioni del 22 agosto 2022, ch’esso potrà rifiutare di dare seguito a nuove domande di esecuzione vertenti sulla stessa pretesa ove ella non avrà proseguito le precedenti esecuzioni, oltre a cancellare quelle già in essere ritenendole tutte manifesta-mente abusive, e quindi nulle, giusta l’art. 2 cpv. 2 CC (cfr. sen-tenze della CEF 15.2011.94 del 30 novembre 2011, RtiD 2012 II 885 n. 49c, e 15.2018.4 del 15 gennaio 2018 relativa proprio alla ricorrente);

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sede di Faido.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Civil Code, Art. 2 — read in the version of July 1, 2022; the act was consolidated again on January 1, 2023, January 23, 2023, September 1, 2023, January 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and July 1, 2026.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46 — read in the version of July 1, 2022; the act was consolidated again on January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 138 — read in the version of July 1, 2022; the act was consolidated again on January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 20a — read in the version of January 1, 2022; the act was consolidated again on January 1, 2026.