Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

15.2023.75

Ricorso contro decisione d’irricevibilità di una domanda d’esecuzione ritenuta manifestamente abusiva

Rubrum

Incarto n.

Lugano

16 novembre 2024

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 10 luglio 2023 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, Centro di competenza dei precetti esecutivi (CCPE), o meglio contro la decisione d’irricevibilità emessa il 27 giugno 2023 in merito alla domanda d’esecuzione n. __________ presentata dalla ricorrente nei confronti dell’

PI 1, __________

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che il 27 giugno 2023 il Centro di competenza dei precetti esecutivi (CCPE) dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha dichiarato irricevibile la domanda d’esecuzione presentata da RI 1 il 19 maggio 2022 nei confronti dell’PI 1 per l’incasso di fr. 300'000.– oltre agl’interessi del 5% dal 20 novembre 2000, “considerato che verte sulla stessa pretesa di altre precedenti esecuzioni mai proseguite e di fatto ritenute manifestamente abusive” con riferimento alle sentenze emesse da questa Camera nelle procedure 15.2022.97-150-151;

che con ricorso del 10 luglio 2023, RI 1 impugna il provvedimento appena menzionato, chiedendo l’immediato risarcimento dell’intero importo riportato sulla domanda d’esecu-zione oltre agl’interessi di mora del 5%, “più tutti i danni di ogni ge­nere che mi avete cagionati, morali, materiali, offesa alla mia dignità, eccetera”;

che la ricorrente afferma di aver avuto conoscenza delle tre decisioni citate e allegate al provvedimento impugnato solo a ricezione del medesimo, e rileva che tali decisioni riguardano creditori che non sono l’PI 1;

che la ricorrente dichiara di voler inoltrare una denuncia o querela penale contro il presidente della Camera per abuso di autorità, denunciando un “abuso dei diritti e di ingiustizia fai da te”;

che nelle sue osservazioni del 13 luglio 2023 l’UE ha chiesto alla Camera di dichiarare il ricorso irricevibile senza preventiva notifica alla controparte per osservazioni;

che l’UE rileva come da novembre del 2020 la ricorrente abbia avviato ben ventun esecuzioni contro l’PI 1 senza mai chiederne il proseguimento, ciò che costituisce un manifesto abuso di diritto;

che nella misura in cui la ricorrente intende ottenere dallo Stato il risarcimento del danno di cui si professa vittima, il ricorso è irricevibile, in quanto si tratta di una domanda che compete al giudice civile (art. 22 della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, RL 166.100) e non dell’autorità di vigilanza, la cui competenza è limitata alla verifica della legalità e opportunità dei provvedimenti degli organi di esecuzione per debiti e fallimenti (art. 17 cpv. 1 LEF), come ben sa la ricorrente (sentenza della CEF 15.2020.20 del 10 aprile 2020, consid. 1);

che il ricorso è pure irricevibile per quanto concerne la decisione d’irricevibilità impugnata, siccome RI 1 non formula alcuna conclusione al riguardo né alcuna motivazione (giusta l’art. 7 cpv. 3 lett. a e b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]), limitandosi a denunciare un generico e non circostanziato “abuso dei diritti e di ingiustizia fai da te”;

che la ricorrente non contesta in particolare di aver promosso ventun esecuzioni contro l’PI 1 senza mai pro­seguirle, ciò che del resto risulta dagli atti e costituisce un manifesto abuso di diritto giusta l’art. 2 cpv. 2 CC, dal momento che RI 1 persegue così evidentemente altri fini che non l’incasso del preteso credito, come già evidenziato nelle decisioni citate dall’UE (sentenze 15.2022.97 del 7 settembre 2022, pagg. 2 in fondo e 3 in alto e 15.2022.150-151 del 1° marzo 2023 consid. 2.2);

che contrariamente a quanto allega, la ricorrente ha avuto conoscenza della prima sentenza citata già il 21 settembre 2022, quan­do l’ha ritirata alle ore 17:33 presso lo sportello postale di Figino, (tracciamento dell’invio raccomandato n. __________);

che pur avendo scelto la ricorrente di non ritirare le altre due decisioni appena citate, le stesse sono da ritenersi validamente notificate in virtù dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC (stante il rinvio dell’art. 14 cpv. 1 LPR), giacché ella doveva aspettarsene la notificazione, avendo lei stessa adita l’autorità di vigilanza;

che ad ogni modo il carattere abusivo della domanda d’esecuzione ora in esame è manifesto a prescindere dalla notificazione di quel­le decisioni, non potendo la ricorrente ignorare le numerose esecuzioni da lei promosse contro l’PI 1 sempre con la stessa causale;

che con replica spontanea del 27 luglio 2023, RI 1 ha ripercorso l’iter dell’emanazione del provvedimento impugnato e chiesto la ricusa di tutti i funzionari dell’UE e dell’autorità di vigilanza;

che tale atto è tardivo (art. 17 cpv. 2 LEF), e dunque inammissibi­le, nella misura in cui si fonda su fatti non già allegati nel ricorso e contiene una nuova domanda – di ricusa –, peraltro non motivata, in particolare perché RI 1 non espone quale sarebbe in concreto l’interesse personale dei funzionari dell’UE e dei membri dell’autorità di vigilanza ai sensi degli art. 10 e 11 LEF nella fattispecie;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

che RI 1 è però avvertita che se dovesse presentare altri ricorsi contro il rifiuto di dare seguito a domande d’ese­cuzione manifestamente abusive verrà condannata a una multa fino a fr. 1'500.– e al pagamento di tasse e spese in virtù dell’art. 20a cpv. 1 n. 5 LEF;

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Centro di competenza dei precetti esecutivi, Faido.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46 — read in the version of July 1, 2022; the act was consolidated again on January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Swiss Civil Code, Art. 2 — read in the version of September 1, 2023; the act was consolidated again on January 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and July 1, 2026.
  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 10, Art. 11, and Art. 17 — read in the version of January 1, 2023; the act was consolidated again on July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 138 — read in the version of September 1, 2023; the act was consolidated again on January 1, 2025 and July 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 20a — read in the version of January 1, 2022; the act was consolidated again on January 1, 2026.