15.2024.16
15.2024.16
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2024.16
Data decisione, Autorità: 08.03.2024, CEF
Titolo:
Stralcio per ritiro dell'esecuzione
ELENCO ONERI
art. 24b cpv. 1 LPR
Incarto n.
15.2024.16
Lugano
8 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliere:
Cortese
Statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sui ricorsi 17 gennaio 2024 dello
RI
(rappresentato dall’PA 1 )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione, sede di Mendrisio, o meglio contro gli elenchi oneri depositati l’8 gennaio 2024 nelle procedure di realizzazione di pegno n. __________ e __________0 relative rispettivamente alle particelle n. __________ RFD di __________ e n. __________2 RFD di __________ di proprietà dell’escusso
PI preso atto che nelle sue osservazioni del 5 febbraio 2024 l’Ufficio ha comunicato che nel frattempo le procedure esecutive sono state ritirate (per l’esecuzione n. __________0 la creditrice ipotecaria ha rinunciato alla vendita solo per il fondo n. __________2, non per il n. __________ RFD di Mendrisio-Rancate) e l’incanto annullato;
considerato come le procedure ricorsuali siano così divenute prive d’oggetto e debbano di conseguenza essere stralciate dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
pronuncia: 1. I ricorsi sono dichiarati privi di oggetto e di conseguenza le procedure sono stralciate dal ruolo.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 07.08.2026
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