Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

16.1997.20

16.1997.20

Rubrum

Incarto n.
16.97.00020

Lugano

17 marzo 1997/cs

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per statuire sullo scritto 21 febbraio 1997 di

nell’ambito della procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti contro di lui promossa con istanza 8 dicembre 1996 da

e decisa con sentenza 7 febbraio 1997 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città

letti ed esaminati gli atti

Considerandi

in fatto e in diritto:

che con sentenza 7 febbraio 1997 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città, accogliendo l’istanza 8 dicembre 1996 inoltrata da __________, ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da __________ al PE no. __________ dell’UEF di Locarno notificatogli per il recupero di fr. 1’400.- oltre accessori a saldo delle pigioni rimaste insolute per i mesi di novembre e dicembre 1996;

che con scritto del 21 febbraio 1997, che non è stato trasmesso alla controparte, __________ ha manifestato di volersi opporre al pagamento dell’importo posto in esecuzione poichè l’importo non sarebbe dovuto -stante la disdetta del contratto da lui notificata- e al quale egli sembrerebbe comunque opporre in compensazione un credito di fr. 700.-- a titolo di risarcimento danni;

che dalla lettura di questo scritto si evince che __________ non è intenzionato a ricorrere contro il giudizio pretorile;

che di conseguenza lo scritto 21 febbraio 1997 va ritornato alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città affinché abbia ad occuparsi del medesimo, in particolare verificando se lo stesso debba eventualmente essere considerato come un’istanza di disconoscimento del debito;

Per i quali motivi,

pronuncia:

1.

Lo scritto 21 febbraio 1997 di __________ viene ritornato - con l’incarto - alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città ai sensi dei considerandi.

2.

Il presente giudizio è esente da tasse e spese.

3.

Intimazione a:

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria