16.1998.98
16.1998.98
Rubrum
Incarto n.
16.98.00098
Lugano
25 agosto 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 12 agosto 1998 di
contro
Considerandi
in fatto e in diritto: che possono essere impugnate con ricorso per cassazione (civile) esclusivamente sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica (art. 327 CPC);
che decisioni del Tribunale cantonale amministrativo –che non è autorità giudiziaria civile– mai potrebbero rientrare nelle competenze di questa Camera;
che, a prescindere da ogni altra considerazione, il ricorso non è ricevibile;
che la particolarità della fattispecie giustifica di non prelevare spese né tassa di giustizia;
che pertanto diviene priva d’oggetto la domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente;
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 12 agosto 1998 di ___________ è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese né tassa di giustizia.
3.
Intimazione a:
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria