Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

16.1998.98

16.1998.98

Rubrum

Incarto n.
16.98.00098

Lugano

25 agosto 1998/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 12 agosto 1998 di

contro

Considerandi

in fatto e in diritto: che possono essere impugnate con ricorso per cassazione (civile) esclusivamente sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica (art. 327 CPC);

che decisioni del Tribunale cantonale amministrativo –che non è autorità giudiziaria civile– mai potrebbero rientrare nelle competenze di questa Camera;

che, a prescindere da ogni altra considerazione, il ricorso non è ricevibile;

che la particolarità della fattispecie giustifica di non prelevare spese né tassa di giustizia;

che pertanto diviene priva d’oggetto la domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente;

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 12 agosto 1998 di ___________ è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese né tassa di giustizia.

3.

Intimazione a:

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 327 — the act was consolidated again on January 1, 2001, July 1, 2004, January 1, 2007, January 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2014, January 1, 2016, January 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.