Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

16.1999.115

16.1999.115

Rubrum

Incarto n.
16.1999.00115

Lugano

23 dicembre 1999/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente
Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 2 novembre 1999 presentato da

contro

la sentenza 21 ottobre 1999 del Giudice di pace del circolo della Verzasca nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 13 settembre 1999 da

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dall'escussa al

PE no. __________dell'UEF di Locarno, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

Considerandi

in fatto e in diritto:

che con istanza 13 settembre 1999 l'__________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria

dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 60.- oltre interessi e spese, a saldo della tassa acqua potabile 1998 dalla stessa dovuta nella sua qualità di comproprietaria del fondo n. __________ a __________;

che a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto il verbale 9 novembre 1998 dal quale risulta l'accordo dell'escussa, rappresentata in quella sede da __________, al pagamento dell'importo posto in esecuzione;

che l'escussa si è opposta alla pretesa avversaria;

che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito, ha accolto l'istanza;

che con atto ricorsuale 2 novembre 1999 __________ è insorta contro il predetto giudizio: la ricorrente contesta di dover pagare l'importo posto in esecuzione (tassa acqua potabile) ritenuto che la sua proprietà non sarebbe neppure allacciata all'acqua potabile;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);

che nel caso concreto il contenuto dello scritto 2 novembre 1999 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti in particolare l'applicazione dell'art. 82 LEF, la ricorrente propone delle contestazioni che esulano dal tema del rigetto provvisorio dell'opposizione;

che è quindi impossibile individuare e decidere eventuali presupposti per un eventuale annullamento del giudizio impugnato;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che vista la particolarità della fattispecie non si prelevano spese né tasse di giustizia.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso 2 novembre 1999 di __________ è nullo.

2.

Non si prelevano spese per il presente giudizio.

3.

Intimazione:

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Verzasca

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 82 — read in the version of January 1, 1997; the act was consolidated again on January 1, 2001, April 1, 2003, July 1, 2004, January 1, 2005, January 1, 2007, July 1, 2007, January 1, 2008, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, February 1, 2011, September 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, January 1, 2014, January 1, 2016, July 1, 2016, January 1, 2017, March 28, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 327, Art. 329, and Art. 331 — the act was consolidated again on January 1, 2001, July 1, 2004, January 1, 2007, January 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2014, January 1, 2016, January 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.