Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

16.2004.111

ricorso per cassazione - oggetto di impugnativa - improponibile contro decisione che dichiara l'istanza ricevibile

Rubrum

Incarto n.
16.2004.111

Lugano

9 novembre 2004/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 3 novembre 2004 presentato da

RI 1

patr. dall' RA 1

contro

il decreto 25 ottobre 2004 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile (inc. n.IU.2004.308) promossa con istanza 9 settembre 2004 da

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto la condanna in solido dei convenuti al pagamento di fr. 3'780.- oltre accessori a titolo di mercede, come pure il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dai convenuti al PE no. __________ dell'UE di Lugano, domande sulle quali il segretario assessore non si è ancora espresso avendo limitato il proprio giudizio all'eccezione di irricevibilità dell'istanza sollevata dai convenuti;

letti ed esaminati gli atti

Considerandi

in fatto e in diritto:

che con istanza 9 settembre 2004 __________CO 1CO 1 ha convenuto in giudizio __________e __________RI 1 per ottenere il pagamento di fr. 3'780.-, corrispondenti alle prestazioni che egli sostiene aver eseguito per conto dei convenuti e oggetto della fattura 1° luglio 2004 (doc. B);

che all'udienza di discussione i convenuti, per i quali le pretese dell'istante, contestate nel merito, sono attinenti a un contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 29 novembre 2003, hanno innanzitutto eccepito la nullità dell'istanza non avendo l'istante preliminarmente adito il competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione;

che con decisione 25 ottobre 2004 il segretario assessore, esclusa una connessione tra le pretese dell'istante e il rapporto di locazione che vincolava le parti, ha respinto l'eccezione sollevata dai convenuti e ha dichiarato l'istanza ricevibile;

che con atto ricorsuale 3 novembre 2004 RI 1 sono insorti contro la predetta decisione postulandone l'annullamento;

che in virtù dell’art. 327 CPC possono essere impugnate con ricorso per cassazione le sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica, ossia solo decisioni formali che pongono fine alla lite quali le sentenze o i decreti di stralcio

(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 327, m. 3);

che in concreto la decisione impugnata, con la quale il segretario assessore si è limitato ad accertare la ricevibilità dell'istanza senza esprimersi sul merito della lite, non costituisce una decisione finale impugnabile con ricorso per cassazione, ma piuttosto una decisione incidentale di carattere procedurale;

che quindi il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per carenza del presupposto processuale contemplato dall’art. 327 cpv. 1 CPC;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa giudiziaria

pronuncia:

1.

Il ricorso 10 giugno 2003 di RI 1 è irricevibile.

2.

Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.- sono poste a carico dei ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibili.

3.Intimazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 148, Art. 327, and Art. 331 — read in the version of July 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2014, January 1, 2016, January 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.