Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

16.2005.31

rigetto provvisorio - contratto di locazione come titolo - ricorso tardivo - notifica raccomandata a parte assente dal domicilio

Rubrum

Incarto n.

Lugano

20 aprile 2005/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 aprile 2005 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 3 dicembre 2004 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2004.2503) promossa con istanza 31 agosto 2004 da

CO 1

patr. dall' RA 1

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta

dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

Considerandi

in fatto e in diritto:

che con istanza 31 agosto 2004 CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da __________ RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 6'000.- rivendicati a titolo di pigioni scadute per i mesi da novembre 2003 a gennaio 2004, per la locazione di un locale commerciale situato in __________ a Lugano;

che con sentenza 3 dicembre 2004 il Pretore del Distretto di Lugano sezione 5, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nel contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 6 febbraio 2001 al quale l'escusso, assente al contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;

che con scritto 10 aprile 2005 __________ RI 1 è insorto contro il predetto giudizio, lamentando di non essere stato a conoscenza della sentenza pretorile, se non al momento della sua convocazione per la procedura di pignoramento;

che giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10 giorni;

che il termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione della decisione (art. 131 cpv. 1 CPC) sicché il ricorso 10 aprile 2005 è manifestamente tardivo;

che anche qualora si volesse esaminare la fattispecie nell'ottica dell'art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., va rilevato che il ricorrente non pretende di non essere stato regolarmente citato al contraddittorio e neppure che la notifica della sentenza non sia avvenuta correttamente, limitandosi questi a sostenere che analizzando la data della sentenza, noto che io in quel periodo sono stato assente dal mio domicilio per motivi personali da metà novembre a inizio dicembre;

che per costante giurisprudenza del Tribunale federale un invio dell’autorità spedito per lettera raccomandata vale come notificato al destinatario al momento della consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l’ufficio postale (DTF 127 I 131, 123 III 492; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, m. 1; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 124, n. 236);

che in caso di assenza della parte dal proprio domicilio per un certo periodo, spetta a quest’ultima assumere le necessarie misure per assicurarsi il ricevimento della corrispondenza che le è indirizzata al fine di poter tempestivamente tutelare i propri interessi (DTF 113 Ib 90);

che in quest'ottica, spettava quindi al convenuto mettere in atto ogni misura tale da assicurargli il ricevimento della corrispondenza anche durante la sua assenza dal domicilio;

che di conseguenza, la mancata partecipazione del ricorrente al contraddittorio così come il mancato ricevimento della sentenza, citazione e sentenza regolarmente intimate con invio raccomandato e ritornate al mittente per mancato ritiro da parte del destinatario, non possono essere addebitati all'autorità di prima istanza bensì al ricorrente medesimo, che non può quindi dolersene in questa sede;

che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313bis CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso 10 aprile 2005 di __________ RI 1 è irricevibile in quanto tardivo.

2.

Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione a:

- ;

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Constitution of the Swiss Confederation, Art. 29 — read in the version of March 2, 2005; the act was consolidated again on November 27, 2005, May 21, 2006, January 1, 2007, January 1, 2008, November 30, 2008, May 17, 2009, September 27, 2009, November 29, 2009, March 7, 2010, November 28, 2010, January 1, 2011, March 11, 2012, September 23, 2012, March 3, 2013, February 9, 2014, May 18, 2014, June 14, 2015, January 1, 2016, February 12, 2017, September 24, 2017, January 1, 2018, September 23, 2018, January 1, 2020, January 1, 2021, March 7, 2021, November 28, 2021, February 13, 2022, January 1, 2024, and March 3, 2024.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 131, Art. 148, Art. 313bis, Art. 327, and Art. 331 — read in the version of July 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2014, January 1, 2016, January 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.