Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

16.2005.82

stralcio per ritiro esecuzione - desistenza uguale soccombenza

Rubrum

Incarto n.

Lugano

25 agosto 2005/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 giugno 2005 presentato da

RI 1

rappr. dall'amministratore unico RA 1

contro

la sentenza 25 maggio 2005 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. 70a/05/S) promossa con istanza 26 gennaio 2005 da

CO 1

RA 2

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UE di Lugano, domanda parzialmente accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

Considerandi

in fatto e in diritto: che con sentenza 25 maggio 2005 il Giudice di pace del circolo di Lugano ha rigettato in via definitiva, limitatamente all'importo di fr. 100.-, l’opposizione interposta da Verde Piano SA in liquidazione al PE n. __________dell'UE di Lugano notificatole per l’incasso di fr. 160.- oltre accessori rivendicati a titolo di multa disciplinare inflitta a quest'ultima con risoluzione 5 febbraio 2004 dell'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (fr. 100.-) oltre a fr. 60.- a titolo di tasse di diffida, domanda alla quale la convenuta si è opposta contestando la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo;

che con atto ricorsuale 13 giugno 2005 RI 1in liquidazione è insorta contro il predetto giudizio;

che con scritto 5 agosto 2005 la parte istante, per il tramite dell'Ufficio esazione e condoni, ha comunicato di aver ritirato l'esecuzione in oggetto;

che decadendo l’esecuzione, sia l’istanza di rigetto dell'opposizione sia il ricorso proposto da Verde Piano SA in liquidazione che divengono privi d’oggetto;

che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende

priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto e ne diano comunicazione, ciò che non è il caso

in concreto.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia: 1. L’istanza di rigetto dell’opposizione 26 gennaio 2005 dello Stato del Cantone Ticino e il ricorso per cassazione 13 giugno 2005 di Verde Piano SA in liquidazione sono privi d’oggetto e le relative procedure stralciate dai ruoli.

2.

Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, già anticipati dalla ricorrente, sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino il quale rifonderà alla ricorrente fr. 100.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.

3.

Intimazione:

- ;

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 148 and Art. 327 — read in the version of July 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2014, January 1, 2016, January 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.