Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

16.2006.37

rigetto provvisorio - tempestività del ricorso - redazione in lingua tedesca

Rubrum

Incarto n.

Lugano

13 luglio 2006/lw

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 marzo 2006 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 1° marzo 2006 del Giudice di pace del circolo della Navegna nella causa a procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. 34–2006) promossa con istanza 13 febbraio 2006 da

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

Considerandi

in fatto e in diritto:

che con istanza 13 febbraio 2006 CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n.__________ dell'UEF di Locarno, notificatogli per l'incasso di fr. 1'320.- oltre spese e interessi, reclamati a titolo di canoni scaduti dovuti sulla base del contratto di abbonamento al servizio internet ADSL sottoscritto dalle parti il 4 settembre 2005, oltre a fr. 120.– a titolo di spese amministrative;

che con sentenza 1° marzo 2006 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante e alla quale il convenuto, assente dal contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;

che con scritto 21 marzo 2006 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio;

che giusta l'art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell'ambito di un'azione di rigetto dell'opposizione è di 10 giorni, e non 20 come erroneamente indicato dal ricorrente;

che questo termine decorre dal giorno successivo a quello dell'intimazione della decisione, in concreto avvenuta il 3 marzo 2006 come si evince dalla ricerca postale effettuata mediante il servizio Track & Trace;

che, pertanto il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l'art. 117 CPC, è tardivo essendo stato inoltrato il 23 marzo 2006 (data del timbro postale);

che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313bis CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 21 marzo 2006 di RI 1 è irricevibile in quanto tardivo.

2.

Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

-;

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente La segretaria

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 117, Art. 148, Art. 313bis, Art. 327, and Art. 331 — read in the version of July 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2014, January 1, 2016, January 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.