Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

16.2006.71

ricevibilità ricorso pre cassazione - ricorso nullo

Rubrum

Incarto n.

Lugano

3 luglio 2006/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8/30 maggio 2006 presentato da

RI 1

e

RI 2

contro

la sentenza 1° aprile 2006 del Giudice di pace del circolo della Verzasca, nella causa civile inappellabile (inc. n. 04/2006) promossa con istanza 10 gennaio 2006 da

CO 1

CO 2

CO 3

CO 4

CO 5

CO 6

rappr. da RA 1

con la quale gli istanti hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento

di fr. 904.70 oltre accessori e il rigetto delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dell'UEF di Locarno, domande accolte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

Considerandi

in fatto e in diritto:

che con istanza 10 gennaio 2006 RI 2hanno convenuto RI 2 e RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo della Verzasca per ottenere il pagamento di fr. 904.70, rivendicati quale quota a loro carico per le spese di gestione e manutenzione delle particelle __________ e __________ RFD di __________ (comproprietà coattive) della quale sono comproprietari in ragione di 1/5, pretesa alla quale i convenuti si sono opposti;

che con sentenza 1° aprile 2006 il Giudice di pace, accertato che l'impegno di pagamento delle spese inerenti la gestione della comproprietà coattiva è fondato su un regolamento iscritto a registro fondiario a carico dei tutti i fondi interessati compreso quello dei convenuti, ha accolto l'istanza;

che con scritti 8 e 30 maggio 2006, indirizzati alla Giudicatura di pace, RI 1 e RI 2 hanno ribadito la loro opposizione alla richiesta di pagamento;

che gli atti in questione, trasmessi a questa Camera per essere trattati quale ricorso per cassazione, sono nulli;

che infatti secondo l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

che nel caso concreto il contenuto degli scritti dei ricorrenti non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che invece di indicare a questa Camera le loro critiche alla decisione del giudice di pace sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull’applicazione di norme di diritto, i ricorrenti si limitano a contestare la pretesa della parte istante;

che in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale, non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:

1.

Il ricorso 8/30 maggio 2006 di RI 1 e RI 2 è nullo.

2.

Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

-;

-;

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Verzasca.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 313, Art. 327, and Art. 329 — read in the version of July 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2014, January 1, 2016, January 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.