Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

16.2006.77

rigetto definitivo - decisione pagamento tassa militare - legittimazione alla rappresentanza processuale - non data al fratello della parte - obbligo per la parte di notificare un suo recapito

Rubrum

Incarto n.

Lugano

4 agosto 2006/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 giugno 2006 presentato da

RI 1

RA 1

contro

le sentenze 31 maggio 2006 del Giudice di pace del circolo di Lugano nelle procedure sommarie in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. 418a/06/S e inc. n. 419a/06/S) promosse con separate istanze 2 maggio 2006 da

CO 1

rappr. dall'RA 2

con le quali l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte

dall'escusso ai PE n. __________ e __________ dell'UE di Lugano, domande accolte dal

giudice,

letti ed esaminati gli atti

Considerandi

in fatto e in diritto:

che con separate istanze 2 maggio 2006 lo CO 1, per il tramite __________, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 200.- rivendicato a titolo di tassa militare per il 1999, e al PE n. __________ emesso per lo stesso importo e concernente la tassa militare del 2000, oltre a fr. 30.- a titolo di spese esecutive;

che a valere quali titoli esecutivi l'istante ha prodotto le decisioni 20 dicembre 2001 relative alla tassa di esenzione dall'obbligo militare per il 1999 e il 2000, con l'attestazione del loro passaggio in giudicato;

che con sentenze 31 maggio 2006 il Giudice di pace, preso atto dell'assenza del convenuto al contraddittorio e accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante alla quale il convenuto non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto le istanze;

che con scritto 7 giugno 2006, indirizzato alla Giudicatura di pace, __________ è insorto, per conto del fratello __________, contro i predetti giudizi;

che l'atto in questione, trasmesso a questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione, è nullo, difettando a __________ __________ la legittimazione alla rappresentanza del convenuto RI 1, ossia mancando un presupposto processuale la cui presenza il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di causa (art. 97 cifra 4 CPC);

che infatti, legittimati a impugnare una sentenza del giudice di pace con ricorso in cassazione, oltre alla parte stessa (personalmente), sono solo gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e le persone che detengono una rappresentanza legale (art. 64 CPC);

che quindi, in considerazione della sanzione prevista dall'art. 142 cpv. 1 lett. a CPC per il caso di mancanza di un presupposto processuale, il ricorso presentato da __________, per conto del fratello RI 1 nei confronti del quale sono state promosse le procedure esecutive, è nullo per carenza di legittimazione del rappresentante;

che, quand'anche fosse ricevibile, il ricorso sarebbe in ogni caso nullo siccome non contiene nessuna censura nei confronti della decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o all'applicazione di norme di diritto, nullità prevista dall'art. 329 cpv. 3 CPC;

che infatti per il ricorrente le autorità amministrative, ancorché debitamente informate, avrebbero commesso errori nell'intimazione delle decisioni destinate al fratello a un indirizzo inesatto;

che, per contro, da ricerche esperite da questa Camera presso l'Ufficio controllo abitanti di __________ risulta che il convenuto ha lasciato il suo domicilio in via __________ 11 a __________ dal 1° maggio 2000 per recarsi all'estero senza notificare un nuovo recapito;

che, pertanto, egli sopporta le conseguenze di questa sua negligenza giacché spetta alla parte interessata adottare le misure appropriate affinché le comunicazioni dell'autorità, alla quale aveva precedentemente comunicato il suo recapito a __________, ove peraltro gli sono pure state notificate le decisioni del Giudice di pace, gli possano essere notificate al nuovo recapito o presso un suo rappresentante (cfr. Donzallaz, La notification en droit interne suisse, 2002, n. 921);

che, dunque, anche nel merito il ricorso sarebbe sprovvisto di fondamento poiché dalla documentazione allegata al ricorso, e di principio inammissibile l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni, non risulta nessuna domanda di condono riferita alla tassa militare, domanda che secondo l'art. 37 cpv. 2 della Legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO), doveva essere formulata per iscritto dall'interessato;

che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313bis CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili all'istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso 7 giugno 2006 di RI 1, in quanto presentato da __________, è nullo.

2.

Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente La segretaria

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 64, Art. 142, Art. 148, Art. 313bis, Art. 321, Art. 327, Art. 329, and Art. 331 — read in the version of July 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2014, January 1, 2016, January 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.
  • Bundesgesetz über die Wehrpflichtersatzabgabe, Art. 37 — read in the version of January 1, 2006; the act was consolidated again on January 1, 2007, December 1, 2007, January 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2019, January 1, 2022, and January 1, 2024.