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16.2020.26

Foro per azione in materia di diritto del lavoro

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2020.26

Data decisione, Autorità: 28.05.2020, CCR

Titolo:

Foro per azione in materia di diritto del lavoro

COMPETENZA PER TERRITORIO: NORME GENERALI

art. 34 cpv. 1 CPC art. 107 cpv. 1 let. f CPC

Incarto n.

16.2020.26

Lugano

28 maggio 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 22 maggio 2020 presentato da

RE contro la decisione emessa il 14 maggio 2020 dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa CM.2020.73 (lavoro) promossa con istanza del 12 maggio 2020 nei confronti di

CO

, ,

premesso che il 12 maggio 2020 RE 1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere dalla ditta individuale __________, di cui CO 1 è il titolare, il pagamento indeterminato delle sue spettanze salariali;

ricordato che con decisione del 14 maggio 2020 il Pretore aggiun­to ha dichiarato irricevibile l'istanza per incompetenza territoriale senza prelevare oneri processuali;

preso atto che contro il giudizio appena citato RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 maggio 2020 rilevando di essersi infortunato durante il periodo di prova e di esse­re stato licenziato in tronco dalla ditta di costruzione senza ottenere il pagamento del salario;

constatato che per l'art. 34 cpv. 1 CPC la competenza per trattare le azioni in materia di diritto del lavoro, come in concreto, spetta al giudice del domicilio o della sede del convenuto o al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente il lavoro;

considerato che, in concreto, il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna corrisponde al giudice del domicilio dell'attore (RE 1) e non a quello del domicilio del titolare della ditta individuale CO 1, __________;

rilevato che quest'ultimo Comune ricade sotto la giurisdizione del Giudice di pace del Circolo di Paradiso, competente per trattare vertenze fino al valore di fr. 5000.–, o della Pretura del Distretto di Lugano competente per le controversie di valore superiore a fr. 5000.–;

ritenuto che dall'istanza non si evince il luogo in cui il lavoratore svolgeva abitualmente il lavoro, posto che deve trovarsi in un Comune che ricade sotto la giurisdizione della Pretura di Locarno Campagna;

stabilito che nelle circostanze descritte nessun rimprovero può essere mosso al Pretore aggiunto per avere declinato la sua competenza territoriale;

osservato in tali circostanze RE 1, per far valere le sue pretese salariali, deve pertanto rivolgersi all'autorità competente;

posto che le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare alla riscossione di spese processuali, l'interessato essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

appurato che non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni;

decreta: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 06.05.2026

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  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 34 and Art. 107 — read in the version of January 1, 2020; the act was consolidated again on July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.