Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

30.2005.114

posteggio su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio per i pedoni. Dubbi sull'autore dell'infrazione

Rubrum

Incarto n.
30.2005.114/AMM

8904/406

Bellinzona

31 agosto 2005

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 25 marzo 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione n. 8904/406 del 25 marzo 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste le osservazioni del 6 aprile 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

Fatti

che con decisione del 25 marzo 2005 la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere, il 2 dicembre 2004 a Torricella-Taverne, “posteggiato il veicolo TI __________ su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni”;

che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 120.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 40.– e spese per fr. 20.–;

che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 25 marzo 2005, nel quale postula in sostanza l'annullamento della multa;

che nelle osservazioni del 6 aprile 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

Considerandi

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 41 cpv. 1bis ONC, il quale concreta l'art. 43 cpv. 2 LCS, è vietato parcheggiare veicoli sul marciapiede – tranne i velocipedi – se ciò non è autorizzato espressamente mediante segnali o demarcazioni (prima frase);

che un'eccezione è prevista per caricare o scaricare merci oppure per far salire o scendere i passeggeri dai veicoli, a condizione che resti libero uno spazio di almeno 1.50 m per i pedoni e l'operazione sia svolta nel più breve tempo possibile (art. 41 cpv. 1bis seconda e terza frase ONC);

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

che l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 120.– per il parcheggio sul marciapiede fino a 60 minuti senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.50 m per i pedoni (infrazione n. 228.1);

che la Sezione della circolazione rimprovera come detto al multato di avere posteggiato il proprio veicolo su un marciapiede senza lasciare un passaggio di almeno 1.50 m per i pedoni, circostanza accertata da due agenti della polizia comunale a Torricella-Taverne, in via Comunale, il 2 dicembre 2004 alle ore 22.45;

che il ricorrente si dice invece assolutamente estraneo ai fatti, adombrando un possibile errore di trascrizione del numero di targa e sostenendo che quella sera egli era al suo domicilio a __________, con il veicolo incriminato fermo nel garage di casa;

che in un rapporto di contro osservazioni del 3 marzo 2005, l’agente denunciante – pur confermando il suo accertamento – ha soggiunto come “per motivi di tempo essendo stati chiamati per un intervento a Lamone, non abbiamo applicato gli avvisi di contravvenzione, rilevando unicamente le targhe”;

che dal resoconto allegato al medesimo rapporto si evince come quella sera la stessa pattuglia ha elevato 19 rapporti di contravvenzione alla LCS, di cui 18 proprio in via Comunale;

che in simili circostanze, questo giudice ritiene tutto sommato persistere un ragionevole dubbio sull’autore dell’infrazione, non potendosi segnatamente escludere – stante la premura sottolineata dagli agenti per l’intervento a Lamone, sommata alla mole delle contravvenzioni irrogate quella sera – un’erra­ta lettura o trascrizione del numero di targa;

che si giustifica pertanto di accogliere il ricorso, di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli art. 43 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 41 cpv. 1bis ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2.

Non si prelevano né tasse né spese.

3.

Intimazione a:

Il giudice: La segretaria:

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Verkehrsregelnverordnung, Art. 41 — read in the version of February 1, 2005; the act was consolidated again on October 1, 2005, March 1, 2006, January 1, 2007, May 1, 2007, July 1, 2007, January 1, 2008, January 1, 2010, April 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, January 1, 2014, June 1, 2015, January 1, 2016, April 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, January 15, 2017, May 7, 2017, February 1, 2019, January 1, 2021, February 9, 2021, May 20, 2021, April 1, 2022, July 15, 2023, April 1, 2024, January 1, 2025, July 1, 2025, April 1, 2026, and July 1, 2026.