Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

30.2005.202

ricorso irricevibile poiché tardivo

Rubrum

Incarto n.
30.2005.202/pg

13443/406

Bellinzona

21 giugno 2005

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 14 giugno 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione n° 13443/406 del 13 maggio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

letti ed esaminati gli atti;

considerato, in fatto ed in diritto

Fatti

A.

Il 14 giugno 2005 RI 1 ha inoltrato ricorso contro la decisione 13 maggio 2005 con cui la Sezione della circolazione le ha inflitto una multa di fr. 120.-, oltra alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per aver posteggiato il veicolo __________ su un posto di parcheggio riservato agli invalidi.

B.

Si rileva che la menzionata decisione è stata notificata alla ricorrente il 20 maggio 2005; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è scaduto il 6 giugno 2005.

Pertanto il ricorso inoltrato il 14 giugno 2005 è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile.

C.

Vista la particolarità del caso, eccezionalmente si prescinde dal prelevare tasse e spese per il presente giudizio.

Dispositivo

Per questi motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso 14 giugno 2005 inoltrato da RI 1 è irricevibile.

2.

Non si prelevano né tasse, né spese.

3.

Intimazione a:

Il presidente: Il segretario: