Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

30.2005.24

inosservanza di un segnale luminoso (luce rossa); in dubio pro reo

Rubrum

Incarto n.

28636/209

Bellinzona

18 maggio 2005

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 19 gennaio 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione 19 novembre 2004 emessa dalla CRTE 1, ,

viste le osservazioni 17 febbraio 2005 presentate dalla CRTE 1;

letti ed esaminati gli atti,

Fatti

che la CRTE 1, con decisione del 19 novembre 2004, ha ritenuto RI 1 colpevole di inosservanza di un segnale luminoso, il 14 maggio 2004, alle ore 08:19, in via San Bernardino, in territorio di Arbedo-Castione, e gli ha inflitto una multa di fr. 250.-- oltre ad una tassa di giustizia di fr. 60.-- ed alle spese di fr. 20.--;

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 68 cpv. 1 OSStr;

che RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso del 19 gennaio 2005, nel quale postula in sostanza l’annullamento della multa;

che nelle sue osservazioni del 17 febbraio 2005 la CRTE 1 propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

Considerandi

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell’art. 12 LPContr;

che la CRTE 1 rimprovera al multato, di non aver osservato un segnale luminoso (cfr. decisione impugnata, con riferimento alle “dettagliate controsservazioni 22.9.2004 dell’agente denunciante”);

che l’insorgente si duole di un erroneo accertamento dei fatti, in particolare dichiara: “escludo nel modo più assoluto di essere transitato con il segnale rosso e ritengo che gli agenti, dei quali non è nemmeno indicato il luogo del loro appostamento, non possono aver osservato il numero di targa del motociclo. Inoltre ritengo che il giorno 14 maggio 2004 alle ore 8:19 non circolavo nel luogo indicato con il motociclo. Inoltre ritengo che se avessi effettivamente commesso l’infrazione gli agenti avrebbero potuto e dovuto fermarmi” (cfr. in particolare le sue osservazioni del 19 gennaio 2005);

che nell’evocato rapporto del 22 settembre 2004, l’agente denunciante si esprime nei termini seguenti: “si poteva notare chiaramente il conducente del motoveicolo targato __________ passare l’impianto semaforico luminoso con il colore rosso”;

che le dichiarazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;

che questo giudice, raffrontando la versione del ricorrente con le dichiarazioni dell’agente denunciante non riesce a pervenire al convincimento che l’interessato sia incorso nell’infrazione rimproveratagli dall’autorità di primo grado. In modo specifico, si osserva che il poliziotto in questione, nella sua presa di posizione si è limitato a fornire il numero di targa e ad affermare che si poteva notare chiaramente l’infrazione in discussione, senza allegare alcun ulteriore elemento utile al giudizio ed alla valutazione della maggior credibilità della sua versione rispetto a quella del ricorrente, quali avrebbero potuto ad esempio essere l’indicazione delle caratteristiche del veicolo o del suo conducente, rispettivamente altre circostanze di fatto e di luogo;

che persistendo di conseguenza un ragionevole dubbio, si impone in definitiva di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv.1, 90 cifra 1 LCStr; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2.

Non si prelevano né tasse né spese.

3.

Intimazione a:

Il giudice: Il segretario:

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Signalisationsverordnung, Art. 68 — read in the version of March 1, 2004; the act was consolidated again on March 1, 2006, January 1, 2007, July 1, 2007, January 1, 2008, January 1, 2010, July 1, 2010, December 1, 2011, July 1, 2012, January 1, 2015, June 1, 2015, January 1, 2016, January 15, 2017, June 9, 2020, January 1, 2021, January 1, 2023, April 8, 2024, January 1, 2025, March 1, 2025, July 1, 2025, and July 1, 2026.