Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

30.2005.242

LDist.: violazione dell'obbligo del datore di lavoro di dare informazioni all'autorità di controllo.

Rubrum

Incarto n.
30.2005.242/AMM

Bellinzona

30 novembre 2005

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 21 luglio 2005 presentato dalla

RI 1

(DI 1)

contro

la decisione del 5 luglio 2005 emessa dall’Ufficio dell’ispettorato del lavoro, Bellinzona,

viste le osservazioni del 7 settembre 2005 presentate dall’Ufficio dell’ispettorato del lavoro;

letti ed esaminati gli atti;

Fatti

che con decisione del 5 luglio 2005, l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ha riconosciuto la RI 1 colpevole di avere trasmesso alla competente autorità di controllo “unicamente le fatture emesse dalla __________ Milano alla società __________, I-Olgiate Comasco e non le buste paga dei lavoratori distaccati”;

che in applicazione della pena, l’autorità ha inflitto alla società una multa di fr. 5900.–;

che la RI 1 è insorta contro tale decisione con un ricorso del 21 luglio 2005, nel quale postula l’annullamento del querelato giudizio o quanto meno – in subordine – una riduzione della multa;

che nelle osservazioni del 7 settembre 2005, l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

Considerandi

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che l’art. 2 cpv. 1 lett. a LDist reprime con una multa sino a fr. 40 000.– chiunque, in violazione dell’obbligo di dare informazioni, rifiuta di darle o fornisce scientemente informazioni false; in casi di lieve entità, l’autorità può prescindere dal perseguimento penale (cpv. 2);

che l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro rimprovera alla multata – come si è detto – di avere trasmesso alla competente autorità di controllo “unicamente le fatture emesse dalla __________ Milano alla società ____________________, I-Olgiate Comasco e non le buste paga dei lavoratori distaccati”;

che la ricorrente si duole fra l’altro di come l’autorità di primo grado – qualora avesse ritenuto insufficienti le fatture prodotte – avrebbe dovuto assegnare un termine supplementare per completare la documentazione, “ad esempio mediante produzione di una dichiarazione di __________, rispettivamente fornire in modo diverso la prova del trattamento salariale riservato nella fattispecie ai lavoratori distaccati, evitando conclusioni a dir poco affrettate sull’operato e le intenzioni della ditta” (ricorso, pag. 3 verso il basso);

che in concreto, le fatture oggetto della decisione impugnata sono state prodotte dalla multata con lettera del 13 dicembre 2004, in cui la società si è così espressa all’indirizzo dell’autorità di controllo (v. doc. a nell’incarto richiamato):

“co[me] da ns. colloquio telefonico Vi trasmettiamo le copie delle buste paga dei dipendenti presenti nei sopracitati cantieri. Le fatture della ditta __________, riportano i dati relativi alle busta paga da Voi richieste.

Siamo a Vs. disposizione per ogni chiarimento in merito, ...”;

che essendo i conteggi salariali del personale della __________ giocoforza in possesso di tale società, ben poteva l’insorgente ragionevolmente considerare adempiuto – per quanto possibile – il proprio dovere d’informare l’autorità di controllo;

che se quest’ultima avesse ritenuto per converso insufficiente la documentazione fornita, essa avrebbe dovuto perciò assegnare all’interessata – come sottolineato a ragione nel ricorso – un termine per rimediare al difetto, se del caso richiedendo gli atti a chi di dovere;

che nulla induce quindi a ravvisare una violazione dell’obbligo d’informazione da parte della multata, per il solo fatto di avere prodotto “unicamente le fatture emesse dalla __________ e non le buste paga dei lavoratori distaccati”;

che sotto questo profilo, le argomentazioni ricorsuali si rivelano quindi provviste di buon diritto;

che per il resto, di possibili false informazioni riguardo all’impiego di lavoratori altrui non v’è traccia nella decisione impugnata, ragion per cui la questione non merita disamina in questa sede;

che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza dell’autorità amministrativa (art. 15 cpv. 2 LPContr);

che non si giustifica tuttavia di addebitare tasse o spese all’Ufficio dell’ispetto­rato del lavoro, il quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;

che sulle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli art. 12 cpv. 1 lett. a LDist; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2.

Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

L’importo di fr. 400.– anticipato dalla ricorrente le sarà ritornato, previa indicazione di un conto sul quale effettuare il versamento.

3.

Intimazione a:

per sé e per la multata,

Il giudice: La segretaria:

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über die flankierenden Massnahmen bei entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und über die Kontrolle der in Normalarbeitsverträgen vorgesehenen Mindestlöhne, Art. 2 and Art. 12 — read in the version of June 1, 2004; the act was consolidated again on April 1, 2006, January 1, 2007, April 1, 2011, January 1, 2013, May 1, 2013, July 15, 2013, April 1, 2017, April 1, 2020, and January 1, 2024.