Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

30.2005.282

Lavoratore sprovvisto del necessario permesso.

Rubrum

Incarto n.

05 930/203

Bellinzona

25 gennaio 2006

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Elena Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 29 agosto 2005 presentato da

RI 1

Contro

la decisione 19 agosto 2005 n° 05 930/203 emessa dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona

viste le osservazioni 7 settembre 2005 presentate dalla Sezione di permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

letti ed esaminati gli atti,

Fatti

che la Sezione di permessi e dell’immigrazione con decisione 19 agosto 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per avere “lavorato in qualità di apprendista montatore di impianti sanitari, dal 01.05.2004 al 23.06.2004, a favore della ditta __________, sprovvisto del permesso della sezione dei permessi e dell’immigrazione che gli consentisse di svolgere detta attività”;

che la decisione è stata emessa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 OLS e 38 RLALPS-CE/AELS;

che contro tale risoluzione RI 1 è insorto con un ricorso del 29 agosto 2005 in cui postula l’annullamento del querelato giudizio;

che la Sezione di permessi e dell’immigrazione, nelle sue osservazioni del 7 settembre 2005, propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

Considerandi

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l’art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò;

che è considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS), e segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in Svizzera o all’estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in Svizzera o all’estero (art. 6 cpv. 2 lett. a OLS), l’attività di apprendista, praticante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, giovane alla pari, artista (lett. b) e un’attività esercitata a ore, a giornate o a titolo temporaneo (lett. c);

che le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr. 2000.-; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS);

che l’autorità di primo grado ha sanzionato l’interessato, come detto, per aver lavorato in qualità di apprendista montatore di impianti sanitari, dal 01.05.2004 al 23.06.2004, sprovvisto di una regolare autorizzazione a tale scopo;

che il ricorrente non contesta la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado (vedi verbale d’interrogatorio pag. 1 in fine), ma si giustifica, in sostanza, attribuendo la responsabilità di tale fatto al datore di lavoro e all’Ufficio degli stranieri che, a suo dire, non si sono occupati correttamente della sua pratica (cfr. ricorso nel quale l’insorgente dichiara che “questo ritardo è dovuto a causa d’incomprensioni reciproche da parte della segretaria della ditta per cui lavoro __________ e un’impiegata dell’ufficio stranieri di Bellinzona”);

che l’attività svolta dall’insorgente, apprendista montatore di impianti sanitari, rientra indubbiamente nella nozione di attività lucrativa enunciata nel predetto art. 6 OLS;

che le giustificazioni addotte dal ricorrente non sono suffragate da alcuna documentazione;

che, comunque, le contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP);

che la multa inflitta, che tiene conto delle particolarità del caso specifico (v. osservazioni Sezione dei permessi e dell’immigrazione) è confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

che vista la particolarità della fattispecie si prescinde eccezionalmente dal prelevare tassa di giustizia;

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 OLS e 38 RLALPS-CE/AELS;1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2.

Non si preleva tassa di giustizia. Le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3.

Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 333 — read in the version of January 1, 2006; the act was consolidated again on April 1, 2006, July 1, 2006, December 1, 2006, January 1, 2007, January 1, 2008, June 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Verordnung über die Begrenzung der Zahl der Ausländer, Art. 6 — read in the version of November 1, 2005; the act was consolidated again on April 1, 2006, May 29, 2006, November 1, 2006, January 1, 2007, and November 1, 2007.