Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

30.2005.347

Intimazione di contravvenzione in ambito di circolazione stradale a una persona giuridica

Rubrum

Incarto n.

26940/408

Bellinzona

31 ottobre 2005

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 18 ottobre 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione n° 26940/408 del 7 ottobre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

letti ed esaminati gli atti,

considerato in fatto ed in diritto

1. La Sezione della circolazione con decisione 7 ottobre 2005 ha inflitto alla RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver guidato il veicolo __________ senza osservare il segnale “zona pedonale”.

2. Contro la predetta pronuncia dipartimentale la ricorrente si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.

3. In meritoall'intimazione della contravvenzione si rileva preliminarmente che la RI 1, come ogni altra persona giuridica, manca della capacità delittuosa in ambito contravvenzionale; di conseguenza quando un'infrazione è commessa nell'ambito di una persona giuridica sono punibili le persone fisiche che hanno agito - o omesso di agire - nella loro qualità di organi.

4. Di conseguenza il ricorso deve essere accolto, senza ulteriormente addentrarsi nel merito del gravame, riservata la facoltà della sezione della circolazione di riprendere ex novo la procedura.

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza è annullata la decisione n° 26940/408 del 7 ottobre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione.

2.

Non si prelevano né tasse, né spese.

3.

Intimazione a:

Il presidente: Il segretario: