Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

30.2005.386

REVISIONE

Rubrum

Incarto n.

29486/410

Bellinzona

18 gennaio 2006

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la vicecancelliera Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sull’istanza di revisione 7 dicembre 2005 presentata da

RI 1

della sentenza 29 novembre 2005 con la quale questo giudice ha statuito sul ricorso contro la decisione 4 novembre 2005 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

letti ed esaminati gli atti;

rilevato che l’istanza non ha formato oggetto di intimazione;

considerato in fatto e in diritto

che con decisione 4 novembre 2005 la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 340.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 30.-;

che contro la suddetta risoluzione la multata ha interposto ricorso, che è stato dichiarato irricevibile in limine litis da questo giudice con sentenza 29 novembre 2005, poiché tardivo;

che RI 1 presenta ora un’istanza di revisione, invocando l’esistenza di fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice penale nel primo processo (art. 299 lett. c CPP, al quale rinvia l’art. 19 cpv. 1 LPContr);

che a sostegno della propria domanda l’istante produce due dichiarazioni testimoniali scritte (doc. 1c e 1d) attestanti che il ricorso è stato inoltrato in data 24 novembre 2005 alle ore 22.50, ossia l’ultimo giorno utile per ricorrere (cfr. sentenza del 29 novembre 2005, consid. B);

che quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza (art. 7 cpv. 4 LPContr), ciò che è avvenuto in specie;

che alla luce delle nuove prove prodotte, occorre pertanto ammettere che il ricorso 24 novembre 2005 è tempestivo e quindi ricevibile in ordine;

che di conseguenza, l’istanza di revisione va accolta, con conseguente annullamento della decisione 29 novembre 2005;

che visto l’esito dell’istanza, non si prelevano né tassa di giustizia né spese (art. 15 cpv. 2 LPContr);

che, riguardo alle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un siffatto principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);

Dispositivo

per questi motivi visti gli artt. 299 CPP, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. L’istanza di revisione è accolta e la decisione 29 novembre 2005 annullata.

2.

È assegnato alla Sezione della circolazione un termine di 15 giorni per le osservazioni di merito.

3.

Non si prelevano né tasse né spese; non si assegnano ripetibili.

4.

Intimazione a:

Sezione della circolazione, Camorino (con annesso incarto).

Il presidente: La segretaria:

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 299 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.