Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

30.2005.8

raccolta funghi in tempo vietato (durante i giorni di protezione); errore di diritto non tutelabile

Rubrum

Incarto n.
30.2005.8/AMM

204/04

Bellinzona

20 maggio 2005

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 15 dicembre 2004 presentato da

RI 1

contro

la decisione n. 204/04 del 2 dicembre 2004 emessa dalla Sezione dei beni monumentali e ambientali, Bellinzona,

viste le osservazioni del 17 gennaio 2004 (recte: 2005) presentate dalla Sezione dei beni monumentali e ambientali;

letti ed esaminati gli atti;

Fatti

che con decisione del 2 dicembre 2004 la Sezione dei beni monumentali e ambientali ha ritenuto RI 1 colpevole di avere raccolto 2.5 kg di funghi porcini – l’8 settembre 2004 in località __________ (Comune di __________) – in tempo di divieto;

che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 180.– e ha posto a suo carico una tassa di fr. 20.–;

che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 15 dicembre 2004, nel quale chiede l’annullamento della multa;

che nelle osservazioni del 17 gennaio 2004 (recte: 2005) la Sezione dei beni monumentali e ambientali propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

Considerandi

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che l’art. 2ter cpv. 1bis lett. b R sulla protezione della flora e della fauna (RL 9.3.1.3) vieta la raccolta di funghi dal 7 al 13 settembre (giorni di protezione);

che le contravvenzioni alle norme di protezione della flora e della fauna sono punite con una multa fino a fr. 30 000.– (art. 9 cpv. 1 DLbn);

che la Sezione dei beni monumentali e ambientali rimprovera come detto al multato, in applicazione delle disposizioni appena citate, di avere raccolto 2.5 kg di funghi porcini in tempo di divieto (l’8 settembre 2004);

che il ricorrente non nega la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma si duole di non essere stato a conoscenza del divieto – giacché risiede oltre confine e si recava “per la prima volta in quella zona” – e promette di informarsi meglio in futuro;

che la giustificazione addotta dall’interessato a sostegno della sua buona fede non consente tuttavia di scostarsi dal querelato giudizio, ove solo si consideri ch’egli sapeva di recarsi in un paese straniero a raccogliere funghi, né poteva ragionevolmente ignorare che una simile attività fosse soggetta a restrizioni, sul tenore delle quali egli aveva pertanto il dovere d’informarsi (art. 20 CP);

che la decisione impugnata merita in definitiva conferma, la sanzione inflitta essendo per il resto adeguata all'infrazione commessa e alle circostanze del caso specifico, l’autorità di primo grado avendo fra l’altro considerato la buona fede dell’interessato nella commisurazione della multa (cfr. decisione impugnata, 3° paragrafo; v. anche osservazioni del 17 gennaio 2005, in fine);

che il ricorso è destinato quindi all’insuccesso, seguito da tassa e spese dell’odierno giudizio (art. 15 cpv. 2 LPContr);

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 2ter cpv. 1bis lett. b R sulla protezione della flora e della fauna; 9 cpv. 1 DLbn; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2.

La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

3.

Intimazione a:

Il giudice: La segretaria:

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 20 — read in the version of February 1, 2005; the act was consolidated again on January 1, 2006, April 1, 2006, July 1, 2006, December 1, 2006, January 1, 2007, January 1, 2008, June 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.