Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

30.2006.239

Guida in stato di ebrietà (da 0,5 a 0,79 g/kg) e collisione ad un "dare precedenza"

Rubrum

Incarto n.

21263/690

Bellinzona

7 agosto 2007

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 4 settembre 2006 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 1° settembre 2006 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste le osservazioni 18 settembre 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

letti ed esaminati gli atti;

Fatti

che la Sezione della circolazione con decisione 1° settembre 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 750.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese fr. 90.-, per i seguenti fatti accertati il 13 maggio 2006 in territorio di __________:

"Ha circolato con il veicolo TI __________ in stato di ebrietà con una concentrazione di alcol nel sangue da 0,5 a 0,79 g/kg. Inoltre, dopo essersi fermat[a] ad un dare precedenza s’inoltrava in un’intersezione collidendo con un autoveicolo sopraggiungente da sinistra”.

che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 31 cpv. 2, 36 cpv. 2, 55 cpv. 6, 90 cifra 1 LCStr; 2 cpv. 1, 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSStr; 1 cpv. 1 Ordinanza dell’assemblea federale del 21 marzo 2003;

che contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo una riduzione della multa;

che con comunicazione 18 settembre 2006, la Sezione della circolazione si astiene dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;

Considerandi

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per aver circolato con il veicolo TI __________ in stato di ebrietà, con una concentrazione di alcol nel sangue da 0,5 a 0,79 g/kg, e per essersi inoltrata in un’intersezione collidendo con un autoveicolo sopraggiungente da sinistra;

che nel gravame la ricorrente non contesta minimamente i fatti a lei ascritti dall'autorità di primo grado, ma postula una riduzione della multa, in quanto la sua situazione finanziaria non le consente di far fronte all’importo inflittole, giudicato troppo elevato;

che l’insorgente risulta essere coniugata e madre di due figli minorenni;

che a illustrazione della situazione finanziaria sottolinea che la famiglia, oltre ai sussidi della cassa malati, percepisce un assegno integrativo e ha beneficiato di condoni di imposta;

che, anzitutto, non può essere disatteso che la gravità e la pericolosità dell’infrazione commessa dall'insorgente giustificano - di per sé - la sanzione inflitta dalla Sezione della circolazione;

che, tuttavia, la situazione finanziaria evocata dalla ricorrente – e resa plausibile (ancorché non chiaramente documentata) – induce nondimeno, tutto ben ponderato, a ridurre la multa inflittale a fr. 500.-, ad adeguare gli oneri di primo grado e a soprassedere al prelievo di tasse e spese per l’odierno giudizio;

che, in ogni caso, rimane salva la possibilità della ricorrente di chiedere il pagamento dilazionato della multa all’Ufficio esazione e condoni, competente in materia;

che il ricorso va pertanto accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 31 cpv. 2, 36 cpv. 2, 55 cpv. 6, 90 cifra 1 LCStr; 2 cpv. 1, 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSStr; 1 cpv. 1 Ordinanza dell’assemblea federale del 21 marzo 2003; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 500.-, oltre a una tassa di giustizia di fr. 100.- e a spese di fr. 80.-.

2.

Non si prelevano né tasse né spese di giustizia per l’attuale giudizio.

3.

Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 78 and Art. 100 — read in the version of April 1, 2007; the act was consolidated again on August 1, 2008, January 1, 2009, January 1, 2011, April 1, 2011, December 5, 2011, January 1, 2012, April 1, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, February 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, August 1, 2014, November 1, 2015, January 1, 2016, January 1, 2017, April 1, 2017, June 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.