Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

30.2007.307

Eseguire una manovra di sorpasso, spostandosi a sinistra della linea di sicurezza

Rubrum

Incarto n.

27077/809

Bellinzona

27 gennaio 2009

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 16 ottobre 2007 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 12 ottobre 2007 n. 27077/809 emessa dalla CRTE 1

viste le osservazioni 26 ottobre 2007 presentate dalla CRTE 1,;

letti ed esaminati gli atti,

Fatti

A.

La CRTE 1 con decisione 12 ottobre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 250.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per il seguente motivo:

“Alla guida del veicolo TI __________ eseguiva una manovra di sorpasso spostandosi a sinistra della linea di sicurezza”.

Fatti accertati il 26 agosto 2007 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 90 cifra 1; 73 cpv. 6 lett. a OSStr;

B.

Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l'annullamento.

C.

Con comunicazione 26 ottobre 2007 la CRTE 1 dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

Considerandi

1.

La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

2.

Con rapporto di contravvenzione 29 agosto 2007 la Polizia comunale __________ ha avviato la procedura ordinaria nei confronti del ricorrente per aver effettuato il superamento di un veicolo in marcia oltrepassando la linea di sicurezza demarcata sul campo stradale, nei pressi di un passaggio pedonale.

Con scritto 3 settembre 2007, prodotto con il gravame, l’insorgente – senza contestare di per sé la fattispecie ascrittagli – ha formulato le proprie giustificazioni in merito all’accaduto.

Il 24 settembre 2007 la Polizia comunale ha trasmesso CRTE 1 il rapporto di contravvenzione senza le predette osservazioni, verosimilmente mai giunte a destinazione, ma del cui invio non vi è tuttavia motivo di dubitare.

La CRTE 1 ha quindi emanato la risoluzione considerando, a torto, che “nei termini di legge non sono state presentate osservazioni.

3.

E' indubbio che la mancata presa in considerazione delle osservazioni viola il diritto di essere sentito del ricorrente e che la CRTE 1 si è quindi pronunciata senza tener conto delle giustificazioni da lui addotte.

Tale violazione comporta unicamente l'annullabilità dell'avversata risoluzione: in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).

Stando così le cose la decisione va annullata in ordine. Rimane ovviamente salva e riservata all'autorità dipartimentale la facoltà di riassumere ex novo il procedimento contravvenzionale.

Il ricorso va pertanto accolto. Visto l'esito del gravame non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 29 Cost; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

2.

Non si prelevano né tasse né spese.

3.

Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Constitution of the Swiss Confederation, Art. 29 — read in the version of November 30, 2008; the act was consolidated again on May 17, 2009, September 27, 2009, November 29, 2009, March 7, 2010, November 28, 2010, January 1, 2011, March 11, 2012, September 23, 2012, March 3, 2013, February 9, 2014, May 18, 2014, June 14, 2015, January 1, 2016, February 12, 2017, September 24, 2017, January 1, 2018, September 23, 2018, January 1, 2020, January 1, 2021, March 7, 2021, November 28, 2021, February 13, 2022, January 1, 2024, and March 3, 2024.
  • Signalisationsverordnung, Art. 73 — read in the version of January 1, 2008; the act was consolidated again on January 1, 2010, July 1, 2010, December 1, 2011, July 1, 2012, January 1, 2015, June 1, 2015, January 1, 2016, January 15, 2017, June 9, 2020, January 1, 2021, January 1, 2023, April 8, 2024, January 1, 2025, March 1, 2025, July 1, 2025, and July 1, 2026.