Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

30.2008.116

Trasporto speciale di neve

Rubrum

Incarto n.

12788/805

Bellinzona

20 ottobre 2009

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 21 maggio 2008 presentato da

RI 1,

difeso da: DI 1,

contro

la decisione 9 maggio 2008 n. 12788/805 emessa dalla CRTE 1

viste le osservazioni 30 maggio 2008 presentate dalla CRTE 1,;

letti ed esaminati gli atti,

considerato in fatto ed in diritto

che la CRTE 1, con decisione 9 maggio 2008, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti fatti accertati il 13 gennaio 2008 in territorio di __________:

"Alla guida dell’autocarro TI __________ effettuava un trasporto di neve in giorno festivo vietato”;

che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. art. 2 cpv. 2, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCStr; 91 cpv. 1 ONC;

che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento;

che CRTE 1, con comunicazione 30 maggio 2008, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;

Considerandi

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti (art. 12 LPContr);

che per l’art. 91 cpv. 1 ONC (che concretizza l’art. 2 cpv. 2 LCStr) è vietato circolare la domenica e i seguenti giorni festivi: Capodanno, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto, Natale e il 26 di dicembre, se Natale non cade di lunedì o venerdì; se in un Cantone, o in parte di esso, una di queste feste non è osservata, il divieto di circolare non è applicabile;

che la CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione della predetta disposizione – di aver alla guida dell’autocarro TI __________ effettuato un trasporto di neve in giorno festivo vietato, e meglio domenica 13 gennaio 2008, senza essere in possesso di permesso speciale per circolazione festiva (con riferimento al rapporto di contravvenzione 14 gennaio 2008);

che l’insorgente, dal canto suo, rimprovera all’autorità di aver applicato erroneamente l’art. 91 cpv. 1 ONC, disattendendo la deroga di cui al capoverso 5 del medesimo articolo a favore dei viaggi per interventi nel servizio invernale, servizio che egli stava precisamente garantendo su espressa richiesta del Comune di __________ mediante sgombero della neve caduta in abbondanza nei giorni precedenti;

che tale circostanza è confermata dallo scritto 1° febbraio 2008 del direttore dell’Ufficio tecnico del predetto Comune, dal quale risulta che l’intervento è stato sollecitato dal responsabile del picchetto neve per far fronte a una situazione di emergenza;

che come rettamente rilevato dall’insorgente, alla presente fattispecie torna applicabile l’art. 91 cpv. 5 ONC, il quale, in derogazione al divieto sancito dal capoverso 1, recita che “sono inoltre permessi (ex-lege, senza necessità di ottenere autorizzazioni speciali, ndr) viaggi per soccorso in caso di infortuni o panne o in caso di guasti d’esercizio, segnatamente nelle aziende pubbliche di trasporto e nel traffico aereo, nonché i viaggi per interventi nel servizio invernale”, aggiunta quest’ultima in vigore dal 1° luglio 2007 (RU 2007 2101);

che scopo della predetta norma è quello di permettere un intervento immediato in situazioni di urgenza, come era il caso nella fattispecie che ci occupa;

che stando così le cose, non essendo contestato il carattere urgente dell’intervento, il ricorrente deve essere prosciolto dall’addebito mossogli;

che il ricorso va quindi accolto e la decisione impugnata annullata; visto l’esito del gravame si rinuncia al prelievo di tasse e spese di giustizia (art. 15 LPContr);

che per quanto attiene alle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 cons. 2b);

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 2 cpv. 2, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCStr; 91 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

2.

Non si prelevano né tasse né spese.

Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Strassenverkehrsgesetz, Art. 2, Art. 103, and Art. 106 — read in the version of January 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, July 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, May 1, 2012, January 1, 2013, July 1, 2013, December 27, 2013, January 1, 2014, June 1, 2014, June 11, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, May 20, 2015, July 1, 2016, August 1, 2016, October 1, 2016, September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, July 1, 2023, September 1, 2023, October 1, 2023, January 1, 2024, May 1, 2024, March 1, 2025, April 1, 2025, and July 1, 2026.
  • Verkehrsregelnverordnung, Art. 91 — read in the version of January 1, 2008; the act was consolidated again on January 1, 2010, April 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, January 1, 2014, June 1, 2015, January 1, 2016, April 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, January 15, 2017, May 7, 2017, February 1, 2019, January 1, 2021, February 9, 2021, May 20, 2021, April 1, 2022, July 15, 2023, April 1, 2024, January 1, 2025, July 1, 2025, April 1, 2026, and July 1, 2026.